Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione [1295 c.c.] della loro quota ereditaria [1315, 1316, 1318 c.c.] e ipotecariamente per l'intero [2809 c. 2 c.c.](1). Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi [1299 c.c.] soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori [755, 1299 c.c.].
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca(2), non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede [752, 1299 c.c.].
Note
1- il testatore ha pattuito la solidarietà a carico degli eredi con il creditore o nel testamento (v. art. 1295 del c.c.);
2 - uno o più coeredi sono stati incaricati di eseguire la prestazione (v. art. 1315 del c.c.);
3 - l'obbligazione è indivisibile (v. art. 1316 del c.c.);
4 - i crediti sono garantiti da ipoteca, in considerazione dell'indivisibilità della stessa ipoteca (v. art. 2809 del c.c.).