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Articolo 507 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

Dispositivo dell'art. 507 Codice Civile

L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [498 c.c.], se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione(1), può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari [1977 c.c.](2).

A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza 43 c.c.]; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni [52, 53 disp. att.], annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari [2643, n. 5 c.c.] e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili [2649, 2663, 2683, 2687 c.c.](3).

Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari [509, 2644, 2649 c.c.](4).

L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari(5).

Note

(1) Il rilascio dei beni è precluso all'erede che abbia pagato anche uno soltanto tra i creditori, compresi quelli ipotecari o privilegiati, o abbia alienato beni ereditari.
(2) Il rilascio deve avere ad oggetto tutti i beni ereditari ed avvenire in favore di tutti i creditori e i legatari.
(3) La dichiarazione di rilascio deve:
- avvenire per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con verbale redatto dal cancelliere del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 c.c.). Tale forma ha lo scopo di rendere noto agli interessati l'avvenuto rilascio;
- essere iscritta nel registro delle successioni;
- essere annotata a margine della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario di cui all'art. 484 del c.c.;
- essere trascritta negli appositi registri, se nel patrimonio ereditario vi siano beni immobili o mobili registrati. Tale trascrizione ha funzione dichiarativa, ossia rende inopponibili ai creditori e ai legatari gli atti di disposizione compiuti successivamente sui beni.
(4) Come detto (v. nota precedente), per effetto dell'avvenuta trascrizione, l'atto è valido ma non produce effetti nei confronti dei creditori e dei legatari.
(5) L'erede, in seguito al rilascio, non perde la proprietà del patrimonio ereditario ma si spoglia soltanto dell'amministrazione di questo fino a che non sia conclusa la liquidazione. All'esito della procedura l'eventuale attivo residuo spetta all'erede.

Ratio Legis

Il rilascio dei beni ai creditori e legatari consente all'erede di evitare di curare personalmente la fase di liquidazione di cui agli articoli 498 ss. del c.c. e di incorrere nelle ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario di cui all'articolo 505 del c.c..

Spiegazione dell'art. 507 Codice Civile

Il rilascio dei beni ai creditori rappresenta, insieme alla liquidazione individuale (art. 495 del codice civile) e alla liquidazione concorsuale (art. 498 del codice civile), una delle modalità di liquidazione dell'eredità.

Tale procedura di liquidazione si differenzia dalle altre due sopracitate in quanto viene adempiuta da un curatore, all'uopo nominato, con conseguente liberazione dell'erede da tutti gli obblighi e dagli adempimenti relativi alla liquidazione dell'attivo ereditario.

Quanto alla natura giuridica l'istituto in esame viene considerato dalla dottrina prevalente quale atto di abbandono dell'amministrazione dei beni da parte dell'erede che ne rimane purtuttavia titolare.
Ne consegue l'assenza di qualsivoglia trasferimento della proprietà dei beni ereditari che permane in capo all'erede.

La dichiarazione di rilascio è un negozio:
- unilaterale che in quanto tale non richiede per il suo perfezionamento l'espressione del consenso da parte dei creditori ereditari o dei legatari;
- recettizio in quanto ha effetto solo una volta che gli interessati ne siano venuti a conoscenza con le forme previste ai sensi dell'art. 498 3° comma del codice civile;
- formale essendo richiesto ai fini della sua pubblicità la forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata ovvero del verbale redatto dal cancelliere del luogo di apertura della successione.

Presupposti affinché l'erede possa procedere al rilascio dei beni ereditari sono:
  1. dal punto di vista temporale che non sia trascorso oltre un mese dalla scadenza del termine per presentare le dichiarazioni di credito di cui all'art. 498 del codice civile; detto termine viene riconosciuto quale termine massimo non rilevando alcun ostacolo a che la dichiarazione venga effettuata in qualsiasi momento anteriore;
  2. che l'erede non abbia già provveduto a liquidare alcun creditore;
  3. che la consegna abbia ad oggetto tutti i beni ereditari;
  4. che la consegna sia compiuta a favore di tutti i creditori e non solo di alcuni di essi.
L'erede deve preliminarmente dare notizia della dichiarazione di rilascio nelle forme di cui all'art. 498 del codice civile ai creditori e legatari.
Deve quindi iscrivere la suddetta dichiarazione nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta per l'accettazione beneficiata e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari, nonché presso gli uffici in cui sono registrati i beni mobili. La pubblicità della trascrizione rende opponibile il vincolo di indisponibilità e di conseguenza gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede, da tale momento in poi, sono privi di effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

Compiute le suddette pubblicità, il tribunale del luogo di apertura della successione nomina un curatore affinché proceda alla liquidazione secondo la disciplina prevista per la liquidazione concorsuale.
Una volta nominato il curatore, l'erede dovrà consegnare allo stesso tutti i beni ereditari ed una volta eseguita la consegna sarà libero da ogni responsabilità per i debiti dell'eredità.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 507 Codice Civile

Cass. civ. n. 15038/2013

In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ai sensi dell'art. 507 c.c., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c., verificandosi un'ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e disposizione a lui riconosciuti, con subingresso del curatore quale titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni ereditari, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.

Cass. civ. n. 4419/2008

In caso di rilascio dei beni ereditari in favore dei creditori e dei legatari, a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'Amministrazione finanziaria, pur non potendo insinuare nella procedura di liquidazione il proprio credito relativo all'imposta di successione, il quale sorge nei confronti dell'erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione, può controllare le operazioni della procedura, notificando l'avviso di liquidazione, oltre che all'erede, anche al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c., il quale è legittimato ad impugnarlo, in qualità di assegnatario ed amministratore dell'eredità medesima, risultando inutiliter data una sentenza eventualmente pronunciata in assenza di uno dei predetti soggetti.

Cass. civ. n. 123/1999

In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ex art. 507 c.c., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi del successivo art. 508, verificandosi, per converso, nella specie, una ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e di disposizione a lui in precedenza riconosciuti, e di subingresso del curatore nella qualità di titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni ereditari, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando inutiliter data una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.

Cass. civ. n. 11517/1997

In tema di contenzioso tributario, l'erede che, accettata l'eredità con beneficio di inventario, rilasci poi i beni ai creditori ai sensi degli artt. 507 e seguenti c.c., non ha diritto ad essere estromesso dal giudizio, atteso che, rimanendo proprietario dei beni ereditari pur dopo il rilascio, l'erede non perde la legittimazione processuale (e l'interesse) ad agire o a resistere in ordine alle pretese destinate ad incidere sul patrimonio ereditario (quali sono, tra le altre, quelle erariali), anche se nasce una legittimazione concorrente del curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c.

Cass. civ. n. 10512/1991

Nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e con rilascio dei beni ai creditori (art. 507 c.c.), soggetto legittimato a ricorrere contro la liquidazione dell'imposta di successione, è l'erede e non il curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c., il quale, a differenza del curatore dell'eredità giacente (art. 508 c.c.), non amministra nell'interesse dell'eredità, ma in quello dei creditori senza alcun interesse a contrastare la pretesa dell'erario, cui l'imposta di successione dovrà essere pagata con quanto residui dopo il soddisfacimento dei creditori (art. 46 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637).

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S. M. chiede
giovedì 14/12/2023
“Egr.gi Avv.


buon pomeriggio
scrivo in quanto mia madre ha perso suo fratello nel 2009;
*fatta la successione con beneficio di inventario; + debiti che crediti
*rilascio dei beni ai creditori;
*stato di graduazione dell'eredita' rilasciata del 2023;

nello stato di graduazione dell'eredità rilasciata si precisa che non può essere utilizzato per liquidare i creditori un'immobile in quanto presenta difformità urbanistico ed edilizie tali da non poter essere sanate e quindi non vendibile per atto notarile ne tanto meno per esecuzione immobiliare.

il curatore attraverso un decreto del giudice, riconsegna il bene immobile, non venduto per soddisfare i creditori, alle due sorelle, mia madre e mia zia


domande:
-è normale la procedura?
-la riconsegna dell'immobile agli eredi, che effetti produce sotto il profilo legale, fiscale, responsabilità verso i creditori, verso il Comune, verso l'agenzia delle entrate, verso l'immobile stesso?
-mia mamma e mia zia sono a questo punto custodi dell'immobile?
-è un immobile per il quale vita natural durante saranno solo custodi oppure ci sono dei termini, superati i quali l'immobile potrà essere utilizzato in qualche modo?
-attualmente ci sono iscritte numero 4 ipoteche; se le stesse non verranno rinnovate decorsi i 20 anni dall'iscrizione si potrà dire che è libero?

restando in attesa di un vs riscontro in merito


distinti saluti”
Consulenza legale i 20/12/2023
La procedura di rilascio dei beni ai creditori costituisce, insieme alla liquidazione individuale ed alla liquidazione concorsuale, una delle modalità previste dal codice civile per soddisfare i debiti ereditari a seguito di accettazione di un’eredità con beneficio di inventario.
Risulta pacifica la tesi secondo cui il rilascio dei beni, disciplinato dagli artt. 507 e ss. c.c., non va configurato come un atto traslativo della proprietà, bensì come un negozio unilaterale e recettizio, per effetto del quale l’erede abbandona l’amministrazione dei beni ereditari stessi, la quale passa ad un curatore dell’eredità, nominato dal Tribunale del luogo di apertura della successione, su istanza dell’erede o di uno dei creditori.

Compito del curatore è sostanzialmente quello di procedere alla vendita dei beni ereditari secondo le norme dettate per la liquidazione concorsuale.
I principali effetti della dichiarazione di rilascio sono indicati ai commi 3 e 4 dell’art. 507 c.c., e precisamente:
  1. il comma 3 prevede che dal momento in cui è eseguita la trascrizione del rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori ed ai legatari. Si viene in buona sostanza a costituire un vincolo di indisponibilità dei beni ereditari, che si traduce in una inopponibilità o inefficacia relativa (ossia, valevole soltanto nei riguardi di creditori e legatari) degli atti di disposizione che l’erede decida di porre eventualmente in essere;
  2. una volta portata la dichiarazione di rilascio a conoscenza dei suoi destinatari, l’erede assume immediatamente il conseguente obbligo di consegnare i beni al curatore giudiziale, conservando in vista di tale consegna solo una amministrazione conservativa;
  3. l’effetto di maggior importanza del rilascio è descritto nell’ultima parte della norma, ove si afferma che l’erede, eseguita la consegna, “resta liberato” da ogni responsabilità per i debiti ereditari

Pertanto, può dirsi che per effetto della dichiarazione di rilascio, debitamente pubblicizzata, e della successiva consegna dei beni al curatore, l’erede non soltanto si libera dalla gestione e liquidazione dell’eredità beneficiata, ma perde anche ogni potere di amministrazione dei beni ereditari.
Ciò, tuttavia, non comporta la perdita della proprietà di quei beni, come è confermato dalle seguenti considerazioni:
  1. il legislatore usa l’espressione “rilascio”, a dimostrazione del fatto che con la consegna non si ha trasferimento dei beni ereditari, i quali restano di proprietà dell’erede;
  2. il terzo comma dell’art. 508 del c.c. prevede che le attività che residuano spettano sempre all’erede.
Inoltre, secondo la tesi che si ritiene preferibile, il legislatore ha volutamente precisato che l’erede “resta liberato” da ogni responsabilità per debiti ereditari (e non “è liberato”) a dimostrazione del fatto che non si tratta di una liberazione definitiva.
Infatti, allorchè dovesse verificarsi un fatto tale da impedire la prosecuzione della liquidazione (quale può essere quello qui verificatosi, ossia l’impossibilità giuridica di vendere il bene), l’erede deve considerarsi ancora obbligato verso chi non è ancora stato soddisfatto.

Ebbene, l’analisi degli effetti che conseguono alla dichiarazione di rilascio dei beni ai creditori consente di poter stabilire cosa accade nel caso in cui quei beni, già rilasciati, vengano per così dire retrocessi all’erede, ovvero riconsegnati dal curatore all’erede, e precisamente:
  1. l’erede ne riprende l’amministrazione;
  2. non rimane più liberato da responsabilità per i debiti ereditari;
  3. se non vuole perdere il beneficio di inventario, dovrà personalmente provvedere alla liquidazione dei beni che gli sono stati retrocessi, secondo le forme della liquidazione individuale;
  4. trattandosi di liquidazione individuale, il bene retrocesso non perderà tale sua qualità finchè non sarà stata chiusa la procedura di liquidazione, il che può avvenire anche per mancanza di attivo da liquidare.

Tutto ciò non preclude che di quel bene l’erede possa continuare a farne uso senza per questo decadere dal beneficio di inventario, considerato che l’effetto del beneficio di inventario è quello di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede e, soprattutto, di non disporre dei beni ereditari (c.d. indisponibilità giuridica) senza l’autorizzazione del giudice delle successioni ex art. 747 del c.p.c..

Per quanto concerne la sorte delle ipoteche già iscritte sull’immobile riconsegnato, va detto che queste continueranno regolarmente a gravare sul bene, come si può desumere tra l’altro dal testo del primo comma dell’art. 499 del c.c. ove è detto che, in caso di beni sottoposti a privilegi o ipoteca, i privilegi non si estinguono e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che non si proceda alla liquidazione del bene e l’eventuale acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione.

Per tali ipoteche, poi, vale il disposto di cui all’art. 2847 del c.c., secondo cui l’iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni e tale effetto cessa se non rinnovata prima dello scadere di detto termine (il che significa che da quel momento il bene può considerarsi del tutto libero da ogni gravame, rimanendo l’iscrizione ipotecaria solo di natura c.d. cartolare).
E’ bene, tuttavia, precisare che la mancata rinnovazione dell’ipoteca non comporta, allo spirare del termine di decadenza ventennale, l’estinzione del titolo esecutivo, permanendo la possibilità di procedere in forza di esso ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado.

Per ciò che riguarda, infine, gli obblighi nei confronti del Comune, va detto che, come è stato sopra precisato, l’erede, pur se ha accettato con beneficio di inventario, consegue in ogni caso la proprietà dei beni inventariati e la consegue nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
La questione di un immobile abusivo caduto in successione ha costituito in diverse occasioni oggetto di giudizio da parte della Corte di Cassazione, la quale è giunta alla conclusione che l’immobile abusivo, pur se oggetto di demolizione, è parte dell’asse ereditario, si trasmette agli eredi e su di esso si forma la comunione ereditaria, salvo il caso della rinuncia (così Cass. SS.UU. civili sentenza n. 25021 del 07.10.2019).
In particolare ha precisato la S.C. che mentre le sanzioni penali sono personali e, quindi, non possono trasmettersi in via ereditaria, le sanzioni amministrative e civili, invece, hanno carattere “ambulatorio” e valgono anche nei confronti degli eredi dell’autore dell’abuso.

Il medesimo principio è stato affermato ancora più di recente da Cass. Pen. Sezione III sentenza n. 16141/2023, nella quale tra l’altro la S.C., smentendo la tesi portata avanti dai ricorrenti secondo cui l’immobile, in quanto abusivo, non sarebbe suscettibile di trasmissione ereditaria, afferma che non si è in presenza di un immobile fantasma, ma di un bene oggetto di diritto di proprietà, di cui in ogni caso gli eredi devono rispondere per averne acquisito la proprietà, anche a fronte di un probabile ordine di demolizione.
L’unico rimedio per potersi eventualmente esimere da ogni obbligo derivante dall’aver conseguito la proprietà di quell’immobile sarebbe la rinuncia a monte dell’eredità, ciò che qui forse sarebbe stato opportuno fare, considerato che, come viene detto nel quesito, l’eredità conseguita sembra del tutto passiva e che l’unico immobile in attivo non è neppure commerciabile.


MARCO R. chiede
domenica 20/11/2016 - Estero
“Buongiorno,
sono un’erede con beneficio d’inventario che ha fatto la cessione dei beni ereditari presso un notaio (art. 507 c.c.). Il prossimo passo è la nomina di un curatore dell’eredità (art. 508 c.c.) e secondo l’articolo 508 c.c. è necessario che la cessione dei beni sia stata trascritta negli appositi registri.
Dell’eredità dei beni mobili fanno parte delle autovetture e la loro trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico ha un costo variabile di 500€-800€/veicolo a seconda che venga trascritta solo la cessione dei beni o anche l’accettazione con beneficio d’inventario.
Dato che tali autovetture sono di fatto invendibili (da rottamare o con fermi amministrativi legati a debiti esosi o con valori di mercato inferiori all’operazione di trascrizione al PRA) vi chiedo se è possibile richiedere la nomina del curatore (art. 508c.c.) rinunciando a questa onerosa trascrizione dato che è economicamente insensata.
La ringrazio anticipatamente”
Consulenza legale i 25/11/2016
Come accennato nello stesso quesito, il caso in esame trova essenzialmente risposta negli articoli 507 e 508 c.c.

L'art. 507 cod.civ. riconosce all'erede beneficiato il diritto di rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari, diritto da esercitare mediante una dichiarazione avente natura di atto negoziale unilaterale.
Trattasi anche di un atto recettizio, richiedendo la stessa norma che venga portato a conoscenza dei creditori e dei legatari interessati nei modi di legge, vale a dire con missiva raccomandata ai sensi dell'art. 498 cod.civ. e pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

Creditori e legatari, da parte loro, si trovano, relativamente alla situazione che si determina in esito all'intrapresa della procedura di rilascio, in una situazione di soggezione, non potendo in alcun modo opporsi agli effetti dell'abbandono da parte dell'erede.

Oltre che atto di carattere negoziale e recettizio, la dichiarazione di rilascio costituisce indubbiamente atto di straordinaria amministrazione, mentre dal punto di vista formale il citato art. 507 cod.civ. compie un ulteriore rinvio all'art. 498 cod.civ., dettato in tema di liquidazione concorsuale.

La dichiarazione, atto indispensabilmente formale, deve essere fatta alternativamente per atto pubblico notarile, per scrittura privata autenticata, con verbale redatto dal cancelliere del luogo dell'apertura della successione, e viene inoltre assoggettata a notevoli oneri pubblicitari, dovendo:
a) essere iscritta nel registro delle successioni;
b) annotata in margine alla trascrizione dell'accettazione beneficiata prescritta dal II comma dell'art. 484 cod.civ.;
c) trascritta presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili (in quanto soggetti a tale formalità).

Mentre le prime due formalità hanno efficacia notiziale, la trascrizione prevista sub lettera c) ha natura costitutiva relativamente al vincolo di indisponibilità dei beni, in quanto soltanto da tale trascrizione ne può conseguire l'inopponibilità ai creditori ed ai legatari degli atti di disposizione effettuati successivamente al compimento di essa, salvo ovviamente il principio di cui all'art.1153 cod.civ. per i beni mobili non registrati.
Se la trascrizione non viene effettuata per mancanza di immobili o di mobili registrati, il curatore verrà nominato ex art. 508 c.c. una volta divenuta irrevocabile la dichiarazione di rilascio.

Il curatore è nominato ai sensi dell’art. 508 c.c. dal Tribunale in composizione monocratica (art. 51 Disp. Att. c.c.) nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione; trattasi, infatti di procedura che ha ad oggetto l’investitura di un soggetto in un ufficio di diritto privato per la cura di interessi alieni eventualmente in conflitto, che non tende alla composizione di una lite ma a regolare l’interesse comune a tutte le parti inerente alla prosecuzione della liquidazione dell’eredità, connesso all’interesse pubblico della sollecita liquidazione dell’eredità (Cass. 8/1/1976 n. 35, GC, 1976, I, 365)
Egli ha tutti i poteri di amministrazione e di disposizione riconosciuti all’erede beneficiato in quanto allo stesso va riconosciuta la qualità di sostituto dell’erede medesimo nonché di titolare dello stesso ufficio di liquidazione.

Pertanto, ai fini del procedimento ex art. 747 c.p.c., il curatore è legittimato a compiere tutti gli atti di disposizione e gestione che gli appaiono migliori per raggiungere i fini della liquidazione (Cass. 12/11/1979, 5832, GC, 1980, I, 70), senza alcuna limitazione per i soli atti urgenti e necessari.
E’ pacifico che l’erede beneficiato conservi la proprietà dei beni ereditari rilasciati, i quali pertanto non si trasferiscono ai creditori ed ai legatari né al curatore; ne è prova l’argomento tratto dall’art. 508 u.c. c.c. secondo il quale le attività eventualmente residuate dopo la liquidazione del curatore spettano all’erede beneficiato.

Per effetto del rilascio, infatti, si verifica soltanto un abbandono da parte dell’erede beneficato dei poteri di amministrazione e di disposizione che gli spettavano in qualità di titolare dell’ufficio di liquidazione, poteri che si trasferiscono al curatore e che quest’ultimo esercita nell’interesse dei creditori, legatari e dello stesso erede cui spetta l’eventuale residuo, tanto che gli atti di disposizione eventualmente compiuti dall’erede sono inefficaci nei confronti di creditori e legatari (trattasi di inefficacia relativa, finalizzata esclusivamente ad assicurare la liquidazione dei beni nell’interesse dei creditori e legatari).

Per quanto concerne le condizioni per esercitare la facoltà di rilascio prevista dall’art. 507 c.c., va precisato, come visto sopra, che la prima di esse risiede nel mancato compimento di alcun atto di liquidazione da parte dell’erede beneficiato, e ciò al fine di garantire il rispetto del par condicio creditorum.

Ora, considerando che soltanto il pagamento di alcuni creditori e legatari potrebbe alterare la par condicio (così L. Ferri, “Disposizioni generali sulle successioni”), si è ritenuto che per atto di liquidazione deve intendersi il pagamento e non anche l’alienazione, debitamente autorizzata di un bene ereditario.
Infatti, se è vero che il rilascio deve avere per oggetto tutti i beni ereditari, ciò non significa che, surrogandosi il prezzo alla cosa, come oggetto del rilascio, questo non possa non considerarsi totalitario.
Ancor meno sono di ostacolo al rilascio gli atti di amministrazione, che l’erede beneficiato, in virtù di quanto sopra esposto, potrà compiere finché non viene privato dell’amministrazione di beni con la nomina del curatore.

Dal punto di vista degli effetti del rilascio sulla procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata, va precisato che il rilascio non determina la cessazione di tale procedura di liquidazione, la quale prosegue con la sola sostituzione del soggetto al quale le relative operazioni sono affidate, nel senso che il curatore prende il posto dell’erede.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto può dirsi che, risultando antieconomico procedere alla trascrizione presso il PRA dei beni mobili registrati, e considerato che finché non si procederà alla nomina del curatore ex art. 508 c.c. (nomina che, come richiede lo stesso art. 508, presuppone quale sua condizione l’avvenuta trascrizione della dichiarazione di rilascio) ogni potere di amministrazione resterà in capo all’erede beneficiato (con il solo limite di non compiere atti di liquidazione in violazione della par condicio creditorum), quest’ultimo potrà con ricorso di volontaria giurisdizione chiedere al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione di essere autorizzato ex art. 747 cpc a procedere alla rottamazione di tali beni, evidenziando in ricorso il valore irrisorio degli stessi e l’antieconomicità della trascrizione.

Quanto sopra detto vale anche per i mezzi gravati da fermo amministrativo e ciò sulla base della circolare ACI prot. 11454 del 16 settembre 2009, la quale prevede di prendere contatti con l’autorità competente individuata dal PRA della Provincia di competenza, che a sua volta procederà a visitare il veicolo per verificarne e attestarne su relativo verbale lo stato d'uso.

Per poter essere rottamato, ovviamente, il veicolo non dovrà più essere idoneo per la circolazione; si tratta della c.d. "Dichiarazione di inutilizzabilità del veicolo", il solo atto che, come previsto dalla circolare ACI, consente la demolizione di un veicolo soggetto a fermo fiscale.
Sulla base della visita verrà inviata una comunicazione direttamente al Conservatore del PRA, consegnandola al richiedente, attestando che il veicolo non è più atto a circolare, in quanto mancante delle parti essenziali, bruciato, gravemente distrutto o danneggiato.

L'interessato quindi dovrà presentare la documentazione ricevuta alla ditta che provvederà al trasporto con carro attrezzi del veicolo e alla sua demolizione.
A seguito della demolizione verrà consegnata la relativa attestazione, che dovrà completare la pratica avviata presso l'Autorità competente, al fine di dare certezza che il veicolo sia stato effettivamente e correttamente demolito.
A questo punto, non essendovi più beni mobili registrati per i quali effettuare la trascrizione, si potrà procedere alla nomina del curatore ex art. 508 c.c.

Franca chiede
lunedì 08/07/2013 - Sardegna
“Io e mio fratello siamo eredi di 1/2 della nuda proprietà di alcuni beni, alcuni di questi ipotecati. essendo a conoscenza della presenza di debiti contratti con delle banche, abbiamo accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Da qualche anno in una situazione di stallo per la presenza di un legatario che oltre ad avere la proprietà di 1/2 è anche usufruttuario e preme per la suddivisione dei beni. Non volendo provvedere noi alla liquidazione in quanto troppo complicata, l'avvocato ci ha consigliato il rilascio dei beni ai creditori, il nostro quesito è il seguente: dopo aver fatto l'atto da un notaio secondo i modi e i tempi stabiliti dall'art. 507, noi dobbiamo preoccuparci di far nominare un curatore o non è necessario? E nel caso, dobbiamo affrontare l'eventuali spesse che dovrà affrontare il curatore (come ad es. pubblicazione per la vendita all'asta)?
Quindi eventualmente quali sarebbero i vantaggi e gli svantaggi di questa procedura?
Grazie.”
Consulenza legale i 15/07/2013
Ai sensi dell'art. 507 c.c., la possibilità per l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario di rilasciare i beni ereditari a favore dei creditori e legatari è subordinata alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
- il rilascio deve avvenire non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito dal notaio ex art. 498 del c.c., secondo comma, per presentare le dichiarazioni di credito;
- l'erede non deve aver provveduto ad alcun atto di liquidazione.
L'erede, una volta portata a conoscenza la dichiarazione di rilascio ai suoi destinatari, assume immediatamente l'obbligo di consegnare i beni al curatore giudiziale: di fatto, resta privo della disponibilità dei beni ereditari, pur rimanendone proprietario.

Quanto alla nomina del curatore, l'art. 508 del c.c. prevede che, una volta trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomini un curatore che provveda alla liquidazione dei beni. Quindi, ciascuno dei soggetti indicati dalla norma può, se il tribunale non procede d'ufficio, chiedere la nomina del curatore. Il decreto di nomina del curatore va iscritto nel registro delle successioni: esso è impugnabile con reclamo al Tribunale ai sensi dell'art. 739 del c.p.c., mentre, essendo un provvedimento di volontaria giurisdizione, non è ricorribile per Cassazione.

Quanto alla figura e alle funzioni del curatore, egli viene ritenuto titolare di un ufficio di diritto privato, dal momento che agisce in base ad un potere-dovere conferitogli dalla legge nell'interesse altrui. Per gli atti di liquidazione egli deve essere assistito da un notaio e autorizzato dal giudice secondo le regole dell'art. 747 del c.p.c.. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il curatore ha diritto a un compenso, come si desume dall'ultimo comma dell'art. 508 c.c., che recita: "Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede [...]".
Le spese di curatela, quindi, comprensive di compenso e spese di altra natura, collegate all'incarico assunto, sono a carico dell'erede.

E' bene ricordare che, terminata la liquidazione, quanto residua spetta all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502 del c.c. (ossia, non possono chiedere più di quanto residua dalla liquidazione).

Certamente, il vantaggio di tale procedura è che l'erede non deve occuparsi di tutta l'attività di liquidazione, che viene infatti gestita interamente dal curatore. Lo svantaggio è costituito dalla maggiore onerosità della procedura, determinata dall'obbligo di riconoscere al curatore un compenso oltre al rimborso di tutte le spese sostenute.

Emilio V. chiede
sabato 18/05/2013 - Lombardia
“Quesito:
in relazione al rilascio dei beni a creditori ex 507 cc, in particolare al 5 comma (eseguita la consegna egli resta esonerato da ogni responsabilità per i debiti ereditari) l'erede può opporre il rilascio in fase esecutiva (precetto o pignoramento)?
Preciso che il decreto ingiuntivo emesso per il debito ereditario (non opposto in quanto durante il termine dei 40 giorni l'erede ha provveduto al rilascio) è divenuto esecutivo dopo l'avvenuto rilascio (e trascrizione dello stesso).
Ringrazio per l'attenzione.”
Consulenza legale i 27/05/2013
Il quesito proposto attiene al significato che va attribuito alla disposizione dell'art. 507 secondo la quale, eseguita la consegna, l'erede "resta esonerato da ogni responsabilità" per i debiti ereditari.
Non vi è unanimità di vedute in relazione a tale norma.
Va innanzitutto premesso che anche dopo il rilascio l'erede resta proprietario dei beni ereditari, come si deduce dal terzo comma dell'articolo in commento (può compiere atti di disposizione che però sono inefficaci per i creditori e i legatari.

Secondo una parte della dottrina, che interpreta alla lettera la legge, il rilascio e la conseguente consegna dei beni costituirebbe una fattispecie estintiva delle obbligazioni ereditarie. In altre parole, l'effetto del rilascio sarebbe parificato all'adempimento dell'obbligazione, che è causa di estinzione della stessa. Naturalmente, non essendovi un immediato soddisfacimento del creditore, l'effetto sarebbe limitato alla creazione di una sorte di vincolo di indisponibilità sui beni, sufficiente a garantire i creditori e legatari, perlomeno quelli che saranno collocati nello stato di graduazione che formerà il curatore giudiziale.

Altra parte della dottrina, invece, sostiene che non esisterebbe alcun effetto estintivo dell'obbligazione collegato al rilascio dei beni, in quanto, ad esempio, l'erede conserva la possibilità di pagare con denaro proprio creditori e legatari dopo il rilascio (si veda a tal proposito l'art.1203, n. 4, c.c.).
Questi autori ritengono che l'erede rilasciante acquisisca il particolare vantaggio di essere liberato temporaneamente nei confronti dei creditori e legatari, fino a che non si verifichi un fatto tale da impedire la prosecuzione della liquidazione: in tal caso, l'erede dovrebbe considerarsi ancora obbligato verso chi non è ancora stato soddisfatto.
Tale tesi sarebbe avvalorata dal dettato dell'ultimo comma dell'art. 508 del c.c., secondo il quale i beni che residuano dopo la liquidazione spettano all'erede e su di essi possono soddisfarsi i creditori e legatari non collocati.

Nel caso di specie, anche aderendo alla seconda posizione dottrinale, è possibile ritenere che, se la fase di liquidazione sta proseguendo con regolarità, l'erede contro cui il creditore ereditario abbia ottenuto decreto ingiuntivo esecutivo, possa opporre in fase esecutiva il rilascio già effettuato.
L'eventuale opposizione potrebbe basarsi sulle seguenti argomentazioni:
- l'erede ha accettato con beneficio d'inventario, quindi egli risponde dei debiti ereditari esclusivamente con i beni facenti parte del compendio ereditario e non con il proprio patrimonio;
- tutti i beni ereditari, oggetto del rilascio, sono stati consegnati al curatore, che ha tutti i poteri di disposizione e amministratore di cui l'erede è stato spogliato;
- pertanto, il titolo esecutivo, seppur valido, va fatto valere nei confronti del curatore dell'eredità e non verso l'erede.
Si può ritenere che la corretta forma di espropriazione che il creditore avrebbe dovuto esperire nel caso di specie fosse quella presso terzi (art. 534 del c.p.c. ss.), trattandosi di esecuzione su cose del debitore (l'erede), ma in possesso di terzi (il curatore).
Discutendosi di vizio che investe l'"an" dell'azione esecutiva, ossia il diritto della parte istante a procedere in via esecutiva nei confronti di un dato soggetto, potrà essere proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 del c.p.c..

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