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Articolo 534 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vendita all'incanto

Dispositivo dell'art. 534 Codice di procedura civile

Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione (1), col provvedimento di cui all'articolo 530 (2), stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.

Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione (2) può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo (3).

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita con le parole «giudice dell'esecuzione» ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..
(2) La norma si riferisce al provvedimento con cui il giudice decide l'assegnazione o autorizza la vendita (v. 530). Si perviene alla vendita all'incanto o in seguito alla scelta discrezionale del giudice dell'esecuzione oppure nel caso in cui i beni, affidati al commissionario per la vendita senza incanto, non siano stati venduti nel termine di un mese, ai sensi dell'articolo precedente (v.533c.p.c.).
(3) Le forme di pubblicità previste dall'art. 490 del c.p.c. si distinguono in pubblicità obbligatoria, la cui mancanza comporta la nullità della vendita, e in pubblicità facoltativa, la cui eventuale mancanza, invece, determina solamente un'eventuale azione di risarcimento dei danni nei confronti del soggetto che era obbligato ad eseguirla.

Spiegazione dell'art. 534 Codice di procedura civile

Se la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, con lo stesso provvedimento con cui decide l'assegnazione o autorizza la vendita ex art. 530 del c.p.c., stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.

Nel solo caso in cui sia sottoposta ad espropriazione una cosa mobile registrata, peraltro, il giudice dell'esecuzione, ex art. 534 bis del c.p.c., ha la possibilità di delegare le operazioni di vendita (sia con incanto che senza) all'istituto vendite giudiziarie ovvero ad un professionista.

A tale forma di vendita si perviene o in seguito alla scelta discrezionale del giudice dell'esecuzione oppure nel caso in cui i beni, affidati al commissionario per la vendita senza incanto, non siano stati venduti nel termine di un mese, come previsto dall’art. art. 533 del c.p.c..

Sempre nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità disposta ai sensi del primo comma dell’ art. 490 del c.p.c., , sia effettuata anche una pubblicità straordinaria, secondo quanto disposto al terzo comma della stessa norma.

A tal proposito va detto che le forme di pubblicità previste dal citato art. 490 c.p.c. si distinguono in:
  1. pubblicità obbligatoria: la sua mancanza determina la nullità della vendita;
  2. pubblicità facoltativa: la sua mancanza può dar luogo solamente ad un'eventuale azione di risarcimento dei danni nei confronti del soggetto obbligato ad eseguirla.

Il compimento delle pubblicità dell'avviso di vendita non preclude la modificabilità e revocabilità del provvedimento con cui è stata disposta la vendita; di conseguenza, deve escludersi che la pubblicità possa produrre in capo alle persone che ne vengano a conoscenza (e che siano interessate a rendersi acquirenti) un diritto soggettivo né allo svolgimento dell'incanto né alle condizioni indicate nell'avviso medesimo.

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione può eventualmente indicare anche l'importo della cauzione, il termine per il versamento, nonché la misura minima del rilancio; ove queste indicazioni non siano previste, al riguardo può provvedere il soggetto incaricato dell'incanto.

Massime relative all'art. 534 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2474/2015

In tema di espropriazione forzata, non incide sulla validità dell'ordinanza di vendita all'incanto la circostanza che il prezzo base sia stato fissato con riferimento ad una stima effettuata da un esperto, verosimilmente inferiore al valore effettivo di mercato, trattandosi di un dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti.

Cass. civ. n. 3771/1984

La violazione dell'art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), che attribuisce la delegabilità ai messi di conciliazione del solo potere di compiere atti di notificazione ma non di atti esecutivi, comporta che l'atto di esecuzione, come «l'esperimento di asta pubblica, compiuto dal messo di conciliazione su delega del pretore, non è affetto da inesistenza, postulante la mancanza di uno degli elementi costitutivi indispensabili per l'inquadramento dell'atto di cui trattasi in uno dei tipi previsti dall'ordinamento, bensì da nullità (per violazione di una precisa norma di legge) deducibile con opposizione agli atti esecutivi nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 617 c.p.c.

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