Cassazione civile Sez. II sentenza n. 123 del 9 gennaio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ex art. 507 c.c., non comporta il trasferimento della relativa proprietą ai creditori o al curatore nominato ai sensi del successivo art. 508, verificandosi, per converso, nella specie, una ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e di disposizione a lui in precedenza riconosciuti, e di subingresso del curatore nella qualitą di titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietą dei beni ereditari, č necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando inutiliter data una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.

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