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Articolo 508 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Nomina del curatore

Dispositivo dell'art. 508 Codice Civile

Trascritta la dichiarazione di rilascio(1) [507], il tribunale del luogo dell'aperta successione [456 c.c.], su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti(2)(3).

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [52, 53].

Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione [499, 501 c.c.], spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'articolo 502(4).

Note

(1) Ove per mancanza di beni immobili (v. art. 812 del c.c.) o mobili registrati (v. art. 815 del c.c.) non si proceda alla trascrizione di cui all'art. 507 del c.c., la nomina del curatore deve avvenire dopo che la dichiarazione di rilascio è divenuta definitiva.
(2) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(3) Quello del curatore è un ufficio di diritto privato che deve essere svolto nell'interesse dell'erede, dei creditori e dei legatari. Il compito del curatore è di procedere alla liquidazione dei crediti e dei pesi ereditari e, in pendenza della procedura, di amministrare i beni del defunto. Il curatore ha la legittimazione processuale passiva nei giudizi promossi dai creditori e dai legatari. Qualora si sia reso colpevole di una cattiva amministrazione, egli può essere chiamato a rispondere dei danni provocati dal suo operato che, tuttavia, in nessun caso può determinare la decadenza dal beneficio di inventario per l'erede. Il curatore può, altresì, essere rimosso o sostituito.
(4) L'azione spetta solo nei confronti dell'erede, nei limiti di quanto sia residuato all'esito della procedura di liquidazione. Non è data azione di regresso contro i legatari che siano stati soddisfatti, a differenza di quanto previsto dall'art. 495 del c.c. per la liquidazione individuale. Il diritto si prescrive (v. art. 2934 del c.c.) in tre anni.

Ratio Legis

Con la nomina di un curatore si vogliono tutelare le ragioni dei creditori, dei legatari e dell'erede, affidando l'amministrazione dei beni ereditari ad un soggetto che ha l'obbligo (e non solo l'onere come è per l'erede) di agire in maniera diligente.

Spiegazione dell'art. 508 Codice Civile

La norma in commento disciplina la nomina del curatore incaricato di sovraintendere alla liquidazione dell'attivo ereditario al fine di soddisfare le ragioni dei creditori ereditari e dei legatari in seguito al rilascio dei beni (art. 507 del codice civile) da parte dell'erede beneficiato.

Il procedimento per la nomina del curatore è un procedimento di volontaria giurisdizione.
La nomina può essere richiesta su istanza dell'erede o di uno dei creditori ereditari o dei legatari e può avvenire anche d'ufficio.
La competenza per la nomina è del tribunale del luogo di apertura della successione.
La nomina deve essere disposta una volta trascritta la dichiarazione di rilascio ai sensi dell'art. 507 del codice civile o, in caso non sussistano beni immobili o mobili registrati nel patrimonio ereditario, dal momento in cui la dichiarazione di rilascio sia divenuta definitiva.

Il curatore svolge la sua funzione quale titolare di un ufficio di diritto privato; egli infatti agisce, in base al potere conferitogli dalla legge, ma nell'interesse dei creditori, dei legatari e dello stesso erede che ha accettato con beneficio di inventario.
Il curatore deve procedere alla liquidazione dell'attivo ereditario a favore dei creditori e dei legatari secondo le norme previste per la liquidazione concorsuale di cui all'art. 498 del codice civile.

Nell'adempiere la sua funzione il curatore assume l'amministrazione di tutti i beni ereditari allo stesso consegnati dall'erede essendo legittimato a disporre degli stessi ai fini della loro liquidazione.
Egli potrà altresì disporre, per i suddetti fini, dei beni oggetto di legato di specie.

Il curatore potrà essere chiamato a rispondere dell'amministrazione dei beni ereditari di fronte ai creditori ereditari e ai legatari qualora con la sua attività abbia arrecato danno ai beni ereditari e potrà anche essere anche rimosso e sostituito qualora non risulti in grado di adempiere il proprio ufficio, tuttavia la sua attività non potrà mai comportare la decadenza dal beneficio di inventario dell'erede.

Quanto residua, una volta conclusa l'attività di liquidazione, spetta all'erede salva l'azione (soggetta a prescrizione triennale ai sensi dell'art. 502, 3° comma del codice civile) dei creditorie dei legatari rimasti esclusi dalla liquidazione in quanto non presentatisi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 508 Codice Civile

Cass. civ. n. 15038/2013

In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ai sensi dell'art. 507 c.c., non comporta il trasferimento della relativa proprietā ai creditori o al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c., verificandosi un'ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e disposizione a lui riconosciuti, con subingresso del curatore quale titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietā dei beni ereditari, č necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.

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