Cassazione civile Sez. II sentenza n. 280 del 14 gennaio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

La convenzione relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta ad substantiam, è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con disciplina legale.

(massima n. 2)

Poiché l'atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale è costitutivo del relativo rapporto obbligatorio, a norma dell'art. 1284 c.c., è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento che di esso il debitore faccia ex post.

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