Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 61 del 3 gennaio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullitā contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, in forza delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle).

(massima n. 2)

Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non č applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilitā di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non giā a delimitarne il campo d'applicazione.

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