Cassazione civile Sez. III sentenza n. 532 del 15 gennaio 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

A seguito della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, i criteri fissati dalla disciplina, oggetto dell'interpretazione anzidetta, introdotta dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, in ordine alla determinazione del carattere usurario degli interessi, non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito. (Fattispecie relativa ad interessi moratori convenzionalmente stabiliti in un contratto di leasing stipulato nell'anno 1989 e risolto nell'anno 1993).

(massima n. 2)

In tema di violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all’espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l’insussistenza dello stesso. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso del contravventore, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva considerato meramente formale e non causa di nullità la discrasia esistente tra il contenuto dell’originario verbale redatto dall’organo accertatore ed il contenuto, più succinto e meno particolareggiato, del verbale meccanizzato, unico ad essere stato oggetto di notifica).

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