Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 26173 del 18 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, sicchè una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca solo se il riferimento "per relationem" sia coordinato alla esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la pattuizione sugli interessi di mora fosse affetta da nullità per indeterminabilità del tasso di interessi dovuto, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 1284, comma 3, c.c., siccome genericamente riferentesi al "tasso di massimo scoperto applicato dalle banche sulla piazza di Gaeta").

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.