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Articolo 1652 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Anticipazioni all'affittuario

Dispositivo dell'art. 1652 Codice Civile

Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo(1).

Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale(2).

Note

(1) L'indicazione di tali strumenti non è tassativa: in generale, la norma si riferisce ai mezzi che l'affittuario ha l'obbligo di destinare alla coltivazione del fondo (v. 1618 c.c.) e che vanno reperiti sul mercato poichè non si possono ricavare dal fondo stesso.
(2) L'affittuario deve restituire la somma spesa maggiorata degli interessi (1284 c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta a garantire soprattutto la produttività del fondo ed, inoltre, anche il godimento di esso da parte del coltivatore (1615 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1652 Codice Civile

Posizione del piccolo imprenditore nell'economia della produzione

Questa norma ha riguardo alla posizione del piccolo imprenditore agricolo nell'economia della produzione. Il piccolo affittuario ha tesori di energie lavorative — scrive la Relazione — ma scarseggia di capitale e deve quindi essere sorretto dal locatore con anticipazioni suggerite dall'interesse superiore della produzione e anche dall'interesse proprio e di quello del coltivatore. Le anticipazioni riguarderanno le sementi, le materie fertilizzanti e quelle antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.

Il credito del locatore produce interessi in misura del cinque per cento in ragione di anno (art. 1284 cod. civ.). La pattuizione, anche se consacrata nello scritto, di una corrisponsione di interessi in misura superiore al cinque per cento, anche se non ricade sotto la sanzione dell'usura, è radicalmente nulla (art. 1654).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

699 La sezione dell'affitto si chiude con il regolamento dell'affitto a coltivatore diretto, o piccola affittanza, che dir si voglia; è preferibile però la denominazione di "affitto a coltivatore diretto", perche essa mette subito in evidenza la caratteristica essenziale del contratto, che è quella indicata nell'art. 1647 del c.c.: coltivazione diretta da parte dell'affittuario, attuata con lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia. Può ,anche essere impiegato lavoro altrui, eccezionalmente o stabilmente; ma prevalente deve essere quello dell'affittuario e della sua famiglia. Le dimensioni dell'affitto risultano commisurate alle possibilità di mantenere tale prevalenza. Se la famiglia colonica è numerosa, le dimensioni sono maggiori; minori nel caso inverso. Ma poichè talvolta questo criterio può condurre a conseguenze esorbitanti si è prevista la possibilità di determinare mediante norme corporative un limite massimo di estensione del fondo, per singole zone e colture. Nell'affitto a coltivatore diretto, se pure si svolge in forma d'impresa, domina il lavoro proprio del suo titolare, e di ciò tengono conto le fondamentali norme racchiuse negli art. 1652 del c.c. e art. 1653 del c.c.i. Il piccolo affittuario, l'uomo della fatica gioiosa, secondo l'espressione mussoliniana, ha tesori di energie lavorative, ma scarseggia di capitale: il locatore lo sorregge con anticipazioni al saggio legale (art. 1652), lo sorregge con la sua diretta sostituzione integratrice (art. 1653), con la quale il locatore persegue, oltre che gli interessi propri e del coltivatore, anche quelli superiori e immanenti della produzione.

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