Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3252 del 28 maggio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo della forma scritta, ad substantiam, per la fissazione degli interessi in misura ultralegale (art. 1284, terzo comma c.c.) — seppure non è soddisfatto dal rilascio, di per sé solo, di cambiale per importo conglobante interessi e capitale — tuttavia non postula necessariamente che il documento negoziale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse, ma può essere assolto secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto e così quando la misura ultralegale del tasso di interesse sia determinabile attraverso gli elementi offerti da documenti formati a regolamentazione di aspetti specifici dell'operazione di mutuo, od anche da dichiarazione unilaterale del debitore, purché non meramente ricognitiva (nella specie: atto di costituzione di ipoteca a garanzia delle cambiali rilasciate dal mutuatario).

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