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Articolo 1825 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Interessi

Dispositivo dell'art. 1825 Codice Civile

Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che ciascuna rimessa costituisce, in ultima istanza, un credito idoneo, pertanto, a produrre interessi (v. 1282 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1825 Codice Civile

Ammissione dell' anatocismo

La norma sugli interessi non contiene più, come avveniva nella legislazione abrogata, una deviazione dalle regole generali delle obbligazioni. Essa si armonizza perfettamente con quanto dispone l' art. 1282 del c.c. del presente libro ed è una diretta conseguenza del nuovo principio che l' art. 1283 del c.c. sancisce in tema di anatocismo.

Tale ultima norma, a differenza dell'art. 1232 del Codice Civile del 1865, sia per venire incontro alle correnti più volte manifestatesi nella pratica, sia per procedere ad una migliore e maggiormente armonizzata disciplina delle obbligazioni, ha proceduto al netto rovesciamento del principio del divieto dell'anatocismo, consentendo solo la possibilità del divieto della capitalizzazione degli interessi ove esistano usi contrari. Il principio della capitalizzazione degli interessi, beninteso. opera entro limiti determinati espressamente e precisamente stabiliti nei termini: che si tratti di interessi scaduti almeno da sei mesi, che il debitore sia stato richiesto del pagamento in via giudiziale o che vi abbia acconsentito con convenzione particolare sviluppata posteriormente alla scadenza.

La norma attuale, oltre che armonizzarsi pienamente con quella dell' art. 1283 del c.c., si può, inoltre, considerare discendente dal concetto della fusione delle rimesse per la formazione del credito di liquidazione del contratto, del quale si è già detto. In base ad essa cade così in modo assoluto ogni possibilità di rievocare la tendenza interpretativa che riteneva esistere nella diversità del modo di imputazione dei pagamenti una caratteristica distintiva del contratto di conto corrente.


Unificazione della disciplina degli interessi

Seguendo il modello tracciato dal progetto del Cod. di Comm. Del 1925, si è ritenuto opportuno disciplinare in modo unitario la produttività di interessi da parte delle rimesse singole nel conto e quella discendente dal saldo del conto. L' unificazione della disciplina presenta i suoi vantaggi, in quanto assoggetta ad un trattamento uniforme la produzione degli interessi, facilitando così l'affermazione della soma della trasformazione del saldo in prima rimessa di un nuovo conto.

Così pure, si può notare qui che, salvo usi contrari o stipulazione tra le parti, la misura dell' interesse è quella legale (art. 1284 del c.c.), essendo stata eliminata ogni distinzione tra interesse su debiti civili e debiti commerciali.

Con l' unificazione operata dal nuovo libro in tema di obbligazioni viene a cadere ogni possibilità di questioni in tema di produttività di interessi da parte di crediti civili e commerciali, con evidente utilità in favore dell'uniforme disciplina della materia.


Interessi sulle singole rirnesse

L'eliminazione nella disciplina positiva del contratto di conto corrente di ogni riferimento al c. d. effetto novativo delle rimesse nonchè dell'effetto di compensazione, concorre a spiegare ed a giustificare precisamente la tanto discussa e dibattuta produttività di interessi da parte delle rimesse sul conto.

Per quanto nella dottrina passata venisse affermato che la produzione degli interessi dovesse considerarsi quale un effetto naturale e non essenziale del contratto di conto corrente, permaneva l'opinione di coloro che consideravano l'interesse sulle rimesse come un prezzo di accreditamento (Kreditpreis). Rimanevano inoltre aperte le discussioni in proposito alla diversa possibilità di computo dell'interesse a seconda dei diversi metodi di scritturazione contabili e di calcolo.

Ora, in perfetta armonia con quanto dispone l' art. 1282 del c.c., ogni debito liquido ed esigibile è produttivo di interessi di pieno diritto. salvo che il titolo o la legge non dispongano diversamente. Qui il legislatore non si è semplicemente accontentato dell'assoggettamento del contratto di conto corrente alla norma ora ricordata, ma esplicitamente ha voluto sancire la decorrenza dell'interesse sulle rimesse. Ciò evidentemente ha fatto per escludere ogni questione in proposito, riconoscendo il diritto a richiedere gli interessi anche a coloro che avrebbero il diritto di riscuotere il credito e non lo riscuotono. Il fatto dell' inesigibilità e della indisponibilità del credito, a cui il contratto di conto corrente dà luogo, così come non elimina la natura e la causa specifica dei singoli crediti inscritti nel conto corrente - come sarà detto a breve, di essi restano attive le eventuali cause o ragioni di nullità ecc. (art. 1827 del c.c.) - lascia anche sussistere la produttività dell'interesse secondo quanto convenuto o stabilito dall'uso o voluto dalla legge.

Rimane una piena facoltà delle parti quella di stipulare l'esclusione del decorso di interessi nel contratto di conto corrente. Cosi pure si ha che il saggio di interesse deve essere considerato uguale tra i correntisti, salvo stipulazione esplicita contraria (art. 1284 del c.c.). Occorre, a questo proposito, ancora dire che l'immissione nel conto di un credito avente un determinato interesse convenzionale o legale porta ugualmente alla produzione dell'interesse inerente al contratto di conto corrente: l'esistenza del primo interesse non implica il venire meno del secondo. Cosi pure l'eventuale stipulazione o la natura infruttifera del credito non comporta che il medesimo, una volta inserito nel conto, rimanga infruttifero.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1825 Codice Civile

Cass. civ. n. 2521/1983

In tema di operazioni bancarie in conto corrente, la mancata inclusione, tra le norme richiamate dall'art. 1857 cod. civ., anche dell'art. 1825 cod. civ. (che, per l'ordinario contratto di conto corrente, dispone che sulle rimesse gli interessi decorrono nella misura stabilita dal contratto o dagli usi, ovvero, in mancanza, in quella legale) impedisce l'applicazione automatica del tasso previsto dagli usi nel caso che il contratto relativo alle operazioni bancarie in conto corrente non regoli la materia degli interessi, ma non vieta alle parti di pattuire il riferimento agli usi per la determinazione della misura degli interessi stessi.

Cass. civ. n. 1065/1980

La norma dettata dall'art. 1825 cod. civ., in ordine al decorso ed alla misura degli interessi sulle rimesse nel contratto di conto corrente, ha carattere speciale, e, pertanto, in difetto di espressa pattuizione, non è applicabile in rapporti di dare ed avere, conseguenti a più negozi giuridici intervenuti fra le medesime parti, che non siano regolati da una convenzione di conto corrente.

Cass. civ. n. 3807/1976

Qualora sia stato concluso un contratto di conto corrente a norma degli artt. 1823 e seggi c.c., il saldo, risultante a favore di una delle parti, costituisce un credito pecuniario che, in mancanza di patto contrario, produce interessi legali corrispettivi dal giorno della chiusura del conto, senza necessità di costituzione in mora.

Cass. civ. n. 1107/1975

In tema di apertura di credito in conto corrente, non è applicabile la norma dell'art. 1825 c.c., la quale pone un'eccezionale deroga a quella dell'art. 1284 c.c.; pertanto gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, richiesto ad substantiam.

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