Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.
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Consulenza(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 2521/1983
In tema di operazioni bancarie in conto corrente, la mancata inclusione, tra le norme richiamate dall'art. 1857 cod. civ., anche dell'art. 1825 cod. civ. (che, per l'ordinario contratto di conto corrente, dispone che sulle rimesse gli interessi decorrono nella misura stabilita dal contratto o dagli usi, ovvero, in mancanza, in quella legale) impedisce l'applicazione automatica del tasso previsto dagli usi nel caso che il contratto relativo alle operazioni bancarie in conto corrente non regoli la materia degli interessi, ma non vieta alle parti di pattuire il riferimento agli usi per la determinazione della misura degli interessi stessi.Cass. civ. n. 1065/1980
La norma dettata dall'art. 1825 cod. civ., in ordine al decorso ed alla misura degli interessi sulle rimesse nel contratto di conto corrente, ha carattere speciale, e, pertanto, in difetto di espressa pattuizione, non è applicabile in rapporti di dare ed avere, conseguenti a più negozi giuridici intervenuti fra le medesime parti, che non siano regolati da una convenzione di conto corrente.Cass. civ. n. 3807/1976
Qualora sia stato concluso un contratto di conto corrente a norma degli artt. 1823 e seggi c.c., il saldo, risultante a favore di una delle parti, costituisce un credito pecuniario che, in mancanza di patto contrario, produce interessi legali corrispettivi dal giorno della chiusura del conto, senza necessità di costituzione in mora.Cass. civ. n. 1107/1975
In tema di apertura di credito in conto corrente, non è applicabile la norma dell'art. 1825 c.c., la quale pone un'eccezionale deroga a quella dell'art. 1284 c.c.; pertanto gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, richiesto ad substantiam.
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