Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2538 del 17 marzo 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli interessi legali sulle somme dovute, siano essi corrispettivi o moratori, sono pur sempre strumentali alla reintegrazione del patrimonio del creditore della perdita connessa alla mancata disponibilità tempestiva delle somme medesime in base alla presunzione di naturale fecondità del denaro e quindi a prescindere dalla prova della concreta esistenza del pregiudizio, con la conseguenza che, assolvendo entrambi una funzione risarcitoria, ove il creditore deduca e dimostri di avere subito a causa della svalutazione monetaria un danno maggiore di quello compensato dalla sola loro liquidazione e ne ottenga l'integrale risarcimento mediante rivalutazione della somma dovuta, l'importo della rivalutazione stessa, che assolve identica funzione risarcitoria, con riguardo al danno effettivo e non semplicemente presunto, non è cumulabile né con l'uno né con l'altro tipo di interessi, mentre gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non possono che decorrere dal momento della liquidazione di questa.

(massima n. 2)

Il tasso convenzionale degli interessi, ancorché meno favorevole, prevale su quello legale, dal momento che esso è espressione dell'autonomia negoziale e viene pattuito nell'interesse di entrambe le parti. (Nella specie dalla Corte suprema si è ritenuta corretta la statuizione del giudice di merito che aveva liquidato gli interessi al tasso convenzionale del sei per cento, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 1, L. 26 novembre 1990, n. 353, che ha portato il tasso legale dal cinque al dieci per cento).

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