L'obbligo degli interessi
L'innovazione più importante introdotta dal nuovo codice e quella sancita dall'art. 1815 che unifica il regime del mutuo civile e del mutuo commerciale nel senso di porre a carico del mutuatario, salva diversa volontà delle parti, l'obbligo di corrispondere gli interessi.
Gli interessi dovuti sono quelli legali quando per iscritto interessi sia stato convenuto un tasso superiore (
art. 1284 del c.c.). Se però gli interessi sono usurari, il loro importo viene ridotto alla misura legale senza che sia necessario indagare, come dovrebbe farsi in base all'
art. 1419 del c.c., se il mutuante si sarebbe ugualmente determinato a stipulare il contratto ove la controparte, a sua volta, fosse stata disposta a corrispondere solo l’ interesse legale.
Con questo sistema, come si osserva giustamente nella Relazione Ministeriale, da una parte si è colpito il mutuante impedendogli di godere del vantaggio usurario che si era fatto promettere dal mutuatario, dall'altra non si e danneggiato il mutuatario il quale, se si fosse dichiarato nullo il contratto, sarebbe rimasto obbligato all'immediata restituzione del capitale ricevuto. Al tempo stesso non si e permesso al mutuatario di arricchirsi indebitamente continuando a godere la somma ricevuta senza corrispondere alcun interesse come invece consentiva il codice del 1865 (art.
1831 ult. comma) nell'ipotesi in cui facesse difetto una scrittura dalla quale resultasse l'interesse ultralegale.
Uno sguardo d'assieme alle obbligazioni nascenti dal mutuo e loro rilevanza ai fini della classificazione di questo contratto
Ciò premesso, siamo in grado di enucleare e sistemare definitivamente le obbligazioni sorgenti
hinc et inde dalla stipulazione del contratto di mutuo.
A) Obbligazioni del mutuatario:
- restituzione del
tantundem (o del valore delle cose fungibili ricevute nell'ipotesi di impossibilità o notevole difficolta di restituzione in natura) : obbligazione principale ;
- pagamento degli interessi (se questi non siano stati espressamente o tacitamente esclusi): obbligazione accessoria.
B) Obbligazioni del mutuante:
- Risarcimento dei danni cagionati al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito (se non provi di avere ignorato detti vizi senza sua colpa se, trattandosi di mutuo gratuito, non ne abbia avvertito il mutuata rio nel caso in cui ne fosse a conoscenza) : obbligazione eveventuale.
Da ciò deriva che il mutuo appartiene :
1) alla categoria
dei contratti con prestazioni a carico di una sola parte. Ora, se è esatto dire che perché si abbia la figura del contratto con prestazioni corrispettive è necessario che le due obbligazioni e prestazioni contrapposte coesistano e non seguano l'una dopo l'altra nel tempo per causa di un fatto posteriore, non è meno vero che alcune disposizioni proprie di quest'ultima categoria di contratti si applicano anche ai contratti con prestazioni a carico di una sola parte quando l'altra, quella che normalmente non sarebbe tenuta ad alcuna prestazione, si trovi ad essere obbligata verso la prima per causa dipendente dallo stesso contratto : in altre parole e per riferirsi al nostro istituto, si ritiene che se, ad esempio, per un vizio della cosa data a prestito il mutuante sia tenuto a risarcire il danno subito dal mutuatario, questi possa, nel frattempo, sospendere la corresponsione degli interessi o addirittura la restituzione del
tantundem avvalendosi cioè di una disposizione dettata principalmente (ma non esclusivamente) per i contratti a prestazioni corrispettive (
art. 1463 del c.c.) ;
2) alla categoria dei
contratti onerosi qualora siano dovuti gli interessi, a quella dei contratti gratuiti se gli interessi siano stati esclusi.
È a tutti nota la annosa disputa che si agitò sotto la vigenza del codice del 1865 per stabilire se il mutuo ad interesse fosse o meno un contratto a prestazioni corrispettive (allora dicevasi, meno propriamente, bilaterale) e ciò al fine dell'applicabilità, ad esso della c. d. condizione risolutiva tacita nel caso di mancato pagamento degli interessi.
La questione era evidentemente mal poster in quanto la corresponsione di interessi determina, come abbiamo visto, il sorgere di una ulteriore obbligazione a carico del mutuatario, già tenuto, in via principale, alla restituzione del
tantundem, mentre nessuna obbligazione, salva quella eventuale per vizi delle cose date a prestito, grava sul mutuante una volta che egli, con la consegna del danaro o delle altre cose fungibili, abbia dato vita al contratto di mutuo ; il mutuo insomma, tanto che siano dovuti, quanto che siano esclusi gli interessi, è un contratto a prestazioni da una sola parte e quindi non potrebbe ad esso applicarsi, in linea di principio, l'istituto della risoluzione per inadempimento.
Tuttavia, se il mutuo ad interessi ha, come il mutuo gratuito, la forma del contratto con prestazioni da una sola parte (dato che, come più volte abbiamo detto, la consegna rappresenta elemento costitutivo per la formazione del rapporto e non atto di esecuzione o presupposto per il sorgere dell'obbligazione di restituzione) e anche vero che la sua anima e quella di un contratto a prestazioni corrispettive, come conferma anche l'art.
1816 secondo cui il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti ed a favore del solo mutuatario nell'ipotesi di mutuo gratuito. Opportunamente perciò è stato stabilito che, mancando il mutuatario all'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto (
art. 1820 del c.c.) : e ciò opportunamente, perché, venendo incontro ad an bisogno vivamente sentito nella prassi, come dimostrava il ricorso alla clausola risolutiva espressa, si è eliminata anche la più grave incongruenza che derivava dall'essere il mutuo un contratto reale, cioè perfezionantesi solo con la consegna del danaro o delle altre cose fungibili.