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Articolo 141 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Ambito e norme applicabili

Dispositivo dell'art. 141 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Le disposizioni del presente Libro si applicano, altresì, agli altri soggetti che annoverano tra le loro attività una o più tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

2. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.

3. Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle sue disposizioni:

  1. a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l’articolo 6;
  2. b) nell’ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L’articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici;
  3. c) il Libro I, Parte II;
  4. d) nell’ambito del Libro I, Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46;
  5. e) nell’ambito del Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60 e 61;
  6. f) nell’ambito del Libro II, Parte III, Titolo I, l’articolo 64;
  7. g) nell’ambito del Libro II, Parte III, il Titolo II;
  8. g-bis) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106;
  9. h) nell’ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168 e 169;
  10. i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;
  11. i-bis) nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219(1).

3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135(1).

4. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva:

  1. a) [LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209](1);
  2. b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione;
  3. c) specificare la nozione di variante in corso d’opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell’Unione europea.

5. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Nel caso di suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l’insieme dei lotti.

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera a)) l'introduzione delle lettere g-bis) e i-bis) all'art. 141, comma 3 e la modifica dell'art. 141, comma 3, lettera i); (con l'art. 47, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 3-bis dell'art. 141; (con l'art. 47, comma 1, lettera c)) la soppressione della lettera a) dell'art. 141, comma 4.

Spiegazione dell'art. 141 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 141 apre il Libro IV del Codice dei contratti pubblici, dedicato ai cosiddetti settori speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali), delineando l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle norme, nonché le relazioni con le disposizioni generali del Codice. Questa disposizione assume un ruolo fondamentale in quanto stabilisce sia chi sono i destinatari del regime speciale, sia quali articoli del Codice trovano applicazione integrativa, determinando quindi un sistema di regole più flessibile e adattato alle peculiarità dei settori speciali, pur mantenendo il necessario coordinamento con i principi generali in materia di contratti pubblici.

Il comma 1 individua le stazioni appaltanti e gli enti concedenti cui si applicano le disposizioni del Libro IV, precisando che si tratta di soggetti che svolgono le attività specificamente elencate negli articoli da 146 a 152 del Codice (che riguardano le infrastrutture e i servizi essenziali nei settori speciali).

La norma si estende anche ad altri soggetti privati o pubblici che, pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici in senso stretto, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dallo Stato o da altri enti. In questo modo, il legislatore garantisce che anche tali operatori, che godono di posizioni di vantaggio concorrenziale, siano soggetti a regole di evidenza pubblica per prevenire abusi e garantire la parità di trattamento nel mercato.

Il comma 2 introduce una precisazione importante: le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi sono tenuti ad applicare il regime dei settori speciali solo con riferimento ai contratti strumentali, ossia a quelli che risultano funzionalmente collegati all’esercizio di una delle attività elencate negli articoli 146–152.

Ne consegue che tali soggetti, quando operano al di fuori del perimetro delle attività speciali, non sono vincolati dalle regole del Libro IV, ma restano eventualmente assoggettati alle discipline generali o alla normativa privatistica. La disposizione circoscrive quindi l’ambito applicativo ed evita un’estensione indiscriminata del regime speciale.

Il comma 3 definisce quali disposizioni del resto del Codice si applicano anche ai contratti disciplinati dal Libro IV, costruendo un rinvio selettivo a norme generali.

L’elenco è molto ampio e dettagliato e comprende:
  • principi generali e disposizioni di carattere preliminare (Libro I, Parte I, Titolo I, con l’eccezione dell’art. 6);
  • specifici articoli del Titolo II (ad es. art. 15 limitato alle amministrazioni aggiudicatrici);
  • norme sulla digitalizzazione, sull’accesso agli atti e su altri profili di ordine procedurale (Libro I, Parte II);
  • norme di diritto comune applicabili trasversalmente, come quelle in materia di legalità, trasparenza e sicurezza (artt. 41–46);
  • alcune disposizioni della Parte II e della Parte III (artt. 57, 60, 61 e disciplina degli appalti sociali e innovativi);
  • regole in tema di esecuzione e varianti (Titolo II della Parte III);
  • disposizioni sulla revisione prezzi e sulla disciplina dei contratti di lunga durata (art. 106 e capi successivi);
  • articoli rilevanti della Parte VI (controlli, rimedi e contenzioso);
  • infine, gli articoli 215–219 del Libro V (sistema ANAC).

Questo rinvio puntuale evidenzia la volontà del legislatore di armonizzare i settori speciali con la disciplina generale, senza imporre un’applicazione integrale del Codice, ma modulando gli obblighi in base alle peculiarità dei settori.

Al comma 3-bis viene richiamata espressamente la disciplina dei servizi di ricerca e sviluppo, con un rinvio esplicito all’art. 135 del nuovo codice appalti. Si tratta di un settore delicato, in cui il legislatore ha inteso mantenere un regime speciale anche nei settori speciali, per bilanciare esigenze di competitività, innovazione e tutela del know-how tecnico.

Il comma 4 dispone che le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi hanno la possibilità di adottare atti interni di autoregolamentazione, nei quali possono, in via preventiva:
  • disciplinare le modalità di adattamento delle funzioni del RUP alla loro specifica organizzazione, evitando rigidità che mal si concilierebbero con la struttura di grandi imprese o gestori di reti;
  • precisare, secondo criteri compatibili con il diritto dell’Unione, cosa si intende per variante in corso d’opera nel settore di riferimento.

Infine, il comma 5 introduce una disciplina più flessibile sulla determinazione dell’oggetto dell’appalto e sulla suddivisione in lotti. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti nei settori speciali possono decidere liberamente le dimensioni dell’appalto o il frazionamento in lotti, senza necessità di una motivazione aggravata. Tuttavia, resta fermo l’obbligo di informare chiaramente i concorrenti nel bando, nell’invito a confermare interesse o nell’invito a presentare offerte o negoziare, indicando se sia consentito concorrere per uno o più lotti.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

141 
Il presente articolo mira ad individuare in modo sostanzialmente completo l’ambito soggettivo di applicazione del Libro III, nonché le disposizioni generali degli altri Libri che risultano applicabili ai settori speciali. Ai fini della completa individuazione di tali disposizione occorre comunque aggiungere all’elencazione di cui al presente articolo quelle contenute negli articoli 153 e 167.

In particolare il presente articolo:

a) ribadisce, con minime modifiche rispetto alla disciplina vigente, la perimetrazione dell’ambito soggettivo relativo ai settori speciali, in conformità alla direttiva 2014/25/UE (comma 1);

b) semplifica rispetto alla normativa vigente il riferimento alle modalità di attribuzione dei diritti speciali o esclusivi;

c) stabilisce che le imprese pubbliche e i privati titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del Libro III con il limite della strumentalità (comma 2), da intendersi in senso strettamente funzionale, in armonia con le indicazioni del diritto dell’Unione europea e della giurisprudenza;

d) opera un’analitica individuazione delle disposizioni dei Libri I e II che trovano applicazione anche nell’ambito dei settori speciali (comma 3). L’individuazione in questione è puntuale e mira a superare le criticità del rinvio “nei limiti della compatibilità” che avevano caratterizzato la vigenza dell’articolo 114 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Come già osservato, al fine di avere un quadro completo delle disposizioni contenute in altri Libri del Codice applicabili ai settori speciali, occorre altresì richiamare gli ulteriori elenchi di cui agli articoli 153 e 167.

e) introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi. In particolare, viene ammessa la possibilità di istituire e disciplinare autonomi sistemi di qualificazione, secondo quanto previsto al successivo articolo 168, nonché di adottare una disciplina specifica sulle funzioni del RUP e di specificare in relazione alle proprie esigenze la nozione di “variante in corso d’opera” (comma 4);

f) al comma 5, recepisce puntualmente l’articolo 65, par. 1 della Direttiva 2014/25/UE e mira a superare (per quanto riguarda la questione della suddivisione in lotti) un caso di “gold plating” che si è determinato con la redazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 (articolo 51). In particolare:

- mentre per i settori “ordinari”, la Dir. 2014/24/UE, articolo 46 fissa il principio del c.d. “apply or explain” (imponendo un’adeguata motivazione per il caso di mancata suddivisione in lotti);

- al contrario, per i settori speciali tale obbligo di specifica motivazione non è previsto dall’articolo 65 della Dir. 2014/25/UE, che mira evidentemente a lasciare maggiore autonomia decisionale alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti. Quindi, la scelta operata nel 2016 di estendere il richiamato obbligo di motivazione anche per gli affidamenti nei settori speciali rappresenta un caso di “gold plating”.

Pertanto, nella logica dell’autoconclusività che caratterizza il Libro III del codice e al fine di superare le limitazioni non giustificate dal diritto dell’Unione europea, si è deciso di rimuovere l’obbligo di motivazione aggravata in tema di suddivisione in lotti per i settori speciali.

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