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Articolo 219 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Scioglimento del collegio consultivo tecnico

Dispositivo dell'art. 219 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia(1).

Note

(1) Il comma 1-bis è stato aggiunto dall'art. 65, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 219 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 219 disciplina il momento e le modalità di scioglimento del collegio consultivo tecnico, delineando con precisione la cessazione delle sue funzioni in rapporto alla conclusione dell’appalto o a specifiche evenienze.

Il comma 1 stabilisce come regola generale che il collegio consultivo tecnico cessa di esistere al termine dell’esecuzione del contratto. Ciò significa che la durata dell’organo è funzionalmente collegata alla vita del contratto stesso.
Tuttavia, la norma prevede anche una seconda ipotesi: nei casi in cui la costituzione del collegio non è obbligatoria, le parti possono accordarsi per scioglierlo anticipatamente, anche prima della conclusione dell’esecuzione.

Il comma 1-bis aggiunge un’importante precisazione sulla nozione di “esecuzione del contratto”, che costituisce il presupposto per lo scioglimento del collegio. In particolare, l’esecuzione si considera conclusa al momento della sottoscrizione dell’atto di collaudo o di regolare esecuzione.
La disposizione, però, contempla anche un’eccezione significativa: qualora sul collaudo siano state sollevate riserve o presentate ulteriori richieste, il collegio non si scioglie automaticamente con la sottoscrizione dell’atto, ma rimane in carica fino alla definizione della questione controversa.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

219 
Le norme sul Collegio consultivo tecnico (CCT) danno attuazione al criterio direttivo della legge delega concernente “estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto”.

L’istituto, temporaneamente introdotto dagli articoli 4 e 5 del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, successive modifiche e integrazioni, è confermato come rimedio generale per dirimere sul nascere i possibili contenziosi tra committente e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare l’esecuzione tempestiva e a regola d’arte del contratto di appalto.

La creazione, obbligatoria per gli appalti sopra soglia, di un organismo consultivo e di mediazione e conciliazione destinato ad accompagnare l’esecuzione del contratto sin dal momento iniziale e per tutta la sua durata, è volta appunto ad evitare che dispute e contrasti che possono insorgere tra le parti ritardino o ostacolino l’esatto adempimento della prestazione contrattuale.

Sostanzialmente, le norme mettono a regime il sistema già disegnato dagli articoli 4 e 5 del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, come integrato dalle linee guida predisposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate con d.m. Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022.

Rimane in facoltà delle parti decidere se limitare il Collegio consultivo tecnico ad una funzione soltanto consultiva o attribuire alle sue decisioni valore di determinazione direttamente costitutiva di diritti e obblighi in capo alle parti. In ogni caso, l'inosservanza delle pronunce (pareri o determinazioni) del Collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del CCT, invece, è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

Il rimedio è esteso agli appalti di servizi e forniture ed è posto un limite ai compensi spettanti ai singoli membri. Il comma 1 demanda a un apposito allegato V.2 – sul quale v. infra - la disciplina di dettaglio sulle modalità di costituzione del Collegio.

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