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Articolo 215 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Collegio consultivo tecnico

Dispositivo dell'art. 215 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria(1)(2).

2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808 ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte(1).

3. L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l’ipotesi di condotta dolosa.

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 62, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 215, comma 1; (con l'art. 62, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 215, comma 2.
(2) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 72, comma 2, lettera ll)) la modifica dell'art. 215, comma 1.

Spiegazione dell'art. 215 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 215 disciplina il collegio consultivo tecnico, uno strumento volto a prevenire l’insorgere di controversie in fase di esecuzione dei contratti pubblici e, al contempo, a garantire una risoluzione rapida ed efficace di eventuali dispute tecniche.

Il comma 1 prevede che ciascuna parte del contratto – sia quindi la stazione appaltante sia l’operatore economico – possa chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico. L’organo ha la funzione primaria di prevenire l’insorgere di controversie oppure di garantire una loro rapida definizione, con particolare attenzione alle dispute di carattere tecnico che sorgono durante l’esecuzione del contratto.

Il legislatore rinvia all’allegato V.2 per la disciplina delle modalità di composizione, a garanzia dell’indipendenza di giudizio e della neutralità dei componenti.
Elemento centrale è l’obbligatorietà del collegio nei contratti di lavori pubblici – inclusi quelli realizzati in concessione o mediante partenariato pubblico-privato – quando l’importo è pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Ai sensi del comma 2, il collegio non si limita a esprimere pareri, ma può adottare vere e proprie determinazioni che, in alcuni casi, assumono il valore di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808 ter del c.p.c..
Tuttavia, anche in presenza di decisioni vincolanti, l’istituto mantiene la sua funzione di strumento conciliativo: la finalità è sempre quella di individuare la soluzione più idonea per consentire la celere prosecuzione dell’opera e garantirne la realizzazione “a regola d’arte”.

Il comma 3 attribuisce un rilievo significativo alle conseguenze derivanti dall’inosservanza o dalla disapplicazione dei pareri e delle determinazioni del collegio.
L’inosservanza delle decisioni costituisce, salvo prova contraria, un grave inadempimento contrattuale, idoneo a giustificare contestazioni e responsabilità. Inoltre, tale comportamento può essere valutato anche ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, potendo integrare danno erariale.
L’osservanza delle determinazioni del collegio rappresenta, invece, una causa di esclusione della responsabilità erariale, a condizione che non emerga un comportamento doloso.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

215 
Le norme sul Collegio consultivo tecnico (CCT) danno attuazione al criterio direttivo della legge delega concernente “estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto”.

L’istituto, temporaneamente introdotto dagli articoli 4 e 5 del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, successive modifiche e integrazioni, è confermato come rimedio generale per dirimere sul nascere i possibili contenziosi tra committente e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare l’esecuzione tempestiva e a regola d’arte del contratto di appalto.

La creazione, obbligatoria per gli appalti sopra soglia, di un organismo consultivo e di mediazione e conciliazione destinato ad accompagnare l’esecuzione del contratto sin dal momento iniziale e per tutta la sua durata, è volta appunto ad evitare che dispute e contrasti che possono insorgere tra le parti ritardino o ostacolino l’esatto adempimento della prestazione contrattuale.

Sostanzialmente, le norme mettono a regime il sistema già disegnato dagli articoli 4 e 5 del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, come integrato dalle linee guida predisposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate con d.m. Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022.

Rimane in facoltà delle parti decidere se limitare il Collegio consultivo tecnico ad una funzione soltanto consultiva o attribuire alle sue decisioni valore di determinazione direttamente costitutiva di diritti e obblighi in capo alle parti. In ogni caso, l'inosservanza delle pronunce (pareri o determinazioni) del Collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del CCT, invece, è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

Il rimedio è esteso agli appalti di servizi e forniture ed è posto un limite ai compensi spettanti ai singoli membri. Il comma 1 demanda a un apposito allegato V.2 – sul quale v. infra - la disciplina di dettaglio sulle modalità di costituzione del Collegio.

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