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Articolo 113 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Requisiti per l'esecuzione dell'appalto

Dispositivo dell'art. 113 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.

2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Spiegazione dell'art. 113 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

Il comma 1 attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di inserire nei bandi, negli inviti o nei capitolati d’oneri condizioni particolari di esecuzione, purchè compatibili con il diritto europeo e con i principi cardine in materia di appalti pubblici. Tali condizioni possono assumere varia natura, ma il legislatore richiama in modo esplicito le esigenze sociali e ambientali, in linea con il crescente rilievo attribuito alle politiche di sostenibilità e responsabilità sociale delle imprese.

In questo senso, il contratto pubblico diventa anche strumento di politica pubblica, in grado di promuovere comportamenti virtuosi e di orientare il mercato verso modelli produttivi più sostenibili. È tuttavia fondamentale che le condizioni siano indicate con chiarezza nei documenti di gara, affinché gli operatori economici possano conoscerle in anticipo e valutarne l’impatto sull’offerta.

Il comma 2 prevede che, al momento della presentazione dell’offerta, gli operatori economici dichiarino di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risultino aggiudicatari. Si tratta di una clausola di garanzia che mira a evitare contestazioni successive e a vincolare sin dall’inizio l’operatore al rispetto di tali obblighi. L’accettazione preventiva costituisce quindi un impegno formale, che si aggiunge agli altri obblighi contrattuali e che potrà essere fatto valere in fase di esecuzione del contratto.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

113 
La norma riproduce l’attuale art. 100, che traspone fedelmente i principi di cui agli artt. 70 della direttiva 24/2014 e 87 della direttiva 25/2014. È stato eliminato un refuso contenuto nell’attuale art. 100 (“precisate”, anziché “precisati”).

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