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Articolo 64 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi

Dispositivo dell'art. 64 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le stazioni appaltanti possono rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell’Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sono ubicate.

2. Amministrazioni ed enti di diversi Stati membri possono congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione tramite accordi che determinino:

  1. a) la disciplina nazionale applicabile;
  2. b) le responsabilità delle parti;
  3. c) le modalità di gestione della procedura e i termini di stipulazione dei contratti e di esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi.

3. Se più amministrazioni di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 o altri soggetti istituiti in base al diritto dell’Unione europea, stabiliscono con apposito accordo che alle relative procedure di appalto si applichino, in alternativa:

  1. a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
  2. b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

4. In base a quanto stabilito nell’atto costitutivo del soggetto congiunto, gli accordi del presente articolo possono applicarsi per un periodo indeterminato o a una generalità di appalti, oppure essere limitati a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

64 
L’art. 64 riproduce le disposizioni già contenute nell’ art. 43 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi), semplificato nel testo e con una formulazione più aderente alle disposizioni della direttiva 24/2014/UE e in particolare all’art. 39, par. 5.

“In particolare:

- al comma 1 è indicata la facoltà, per le stazioni appaltanti, di rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell’Unione europea;

- al comma 2 sono disciplinate le modalità con le quali amministrazioni ed enti di diversi Stati membri possono congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione;

- al comma 3 è indicata la possibilità, nel caso in cui più amministrazioni di diversi Stati membri istituiscano un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 o altri soggetti istituiti in base al diritto dell’Unione, di scegliere se applicare le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale o le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività;

- al comma 4 è disciplinato il profilo temporale degli accordi di cui al presente articolo”.

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