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Articolo 64 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi

Dispositivo dell'art. 64 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le stazioni appaltanti possono rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell’Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sono ubicate.

2. Amministrazioni ed enti di diversi Stati membri possono congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione tramite accordi che determinino:

  1. a) la disciplina nazionale applicabile;
  2. b) le responsabilità delle parti;
  3. c) le modalità di gestione della procedura e i termini di stipulazione dei contratti e di esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi.

3. Se più amministrazioni di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 o altri soggetti istituiti in base al diritto dell’Unione europea, stabiliscono con apposito accordo che alle relative procedure di appalto si applichino, in alternativa:

  1. a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
  2. b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

4. In base a quanto stabilito nell’atto costitutivo del soggetto congiunto, gli accordi del presente articolo possono applicarsi per un periodo indeterminato o a una generalità di appalti, oppure essere limitati a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.

Spiegazione dell'art. 64 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

Il comma 1 consente alle stazioni appaltanti italiane di rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell’Unione europea, purché queste operino nel rispetto delle norme nazionali dello Stato in cui sono insediate. La disposizione amplia gli strumenti a disposizione delle stazioni appaltanti, agevolando l’accesso a competenze specialistiche, anche al di là dei confini nazionali.

Il comma 2 disciplina la possibilità di realizzare una procedura di committenza congiunta tra amministrazioni pubbliche di diversi Stati membri, la quale può riguardare tanto l’aggiudicazione di un appalto o la conclusione di un accordo quadro, quanto la gestione di un sistema dinamico di acquisizione.

A tal fine, le parti devono stipulare accordi che definiscano:
  • la disciplina nazionale applicabile: la procedura deve svolgersi secondo le regole di uno degli Stati coinvolti, da individuarsi preventivamente per evitare conflitti normativi;
  • le responsabilità delle parti: ogni amministrazione coinvolta deve sapere esattamente quali compiti è chiamata a svolgere e quali obblighi assume in relazione alla procedura e all’esecuzione;
  • le modalità di gestione della procedura e i termini contrattuali: è necessario chiarire come verrà condotta la gara, chi la gestisce, quali sono i tempi di stipula e le modalità di esecuzione dei contratti.

Questa norma si ispira direttamente all’articolo 39 della Direttiva 2014/24/UE, il quale consente forme di cooperazione transfrontaliera per la gestione di appalti pubblici, prevedendo che “le amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri possono agire congiuntamente nell'aggiudicazione di appalti pubblici mediante uno dei mezzi previsti nel presente articolo”.

Il comma 3 estende la disciplina della committenza congiunta transfrontaliera al caso in cui più amministrazioni pubbliche di diversi Stati membri istituiscano un soggetto congiunto, come ad esempio un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1082/2006, o altro organismo fondato su norme del diritto dell’Unione. Tale soggetto può svolgere attività di committenza per conto delle amministrazioni costituenti e in tal caso si pone il problema della normativa da applicare alle relative procedure.

Il legislatore prevede due alternative tra cui scegliere, che vanno stabilite con apposito accordo tra le parti:
  • l’applicazione delle norme dello Stato in cui il soggetto ha la sede sociale;
  • l’applicazione delle norme dello Stato in cui il soggetto esercita concretamente la sua attività.

Il comma 4 stabilisce che gli accordi transfrontalieri di cui ai commi precedenti, compresi quelli che danno vita a soggetti congiunti, possano assumere diverse forme e durate.
In particolare, si prevede che tali accordi possano essere:
  • a tempo indeterminato o a tempo determinato;
  • riferiti a tutti gli appalti futuri tra le parti o soltanto ad alcuni tipi di appalto;
  • relativi a una sola procedura di gara o a più aggiudicazioni.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

64 
L’art. 64 riproduce le disposizioni già contenute nell’ art. 43 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi), semplificato nel testo e con una formulazione più aderente alle disposizioni della direttiva 24/2014/UE e in particolare all’art. 39, par. 5.

“In particolare:

- al comma 1 è indicata la facoltà, per le stazioni appaltanti, di rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell’Unione europea;

- al comma 2 sono disciplinate le modalità con le quali amministrazioni ed enti di diversi Stati membri possono congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione;

- al comma 3 è indicata la possibilità, nel caso in cui più amministrazioni di diversi Stati membri istituiscano un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 o altri soggetti istituiti in base al diritto dell’Unione, di scegliere se applicare le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale o le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività;

- al comma 4 è disciplinato il profilo temporale degli accordi di cui al presente articolo”.

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