Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 167 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente

Dispositivo dell'art. 167 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice;
  2. b) sono rispettati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione secondo quanto previsto dall’articolo 92, comma 1;
  3. c) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è accertata l’assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98 ed è richiesta la documentazione prevista dall’articolo 99;
  4. d) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 100 e 103;
  5. e) è consentito il soccorso istruttorio con le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 101;
  6. f) è stabilito che gli operatori economici presentino la documentazione prevista dagli articoli 91 e 105;
  7. g) è consentito il ricorso all’avvalimento secondo quanto previsto dall’articolo 104;
  8. h) è verificata la conformità delle offerte e aggiudicato l’appalto secondo quanto previsto dagli articoli 107, 108 e 110.

2. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l’innovazione, quando decidono sulla qualificazione ai sensi dell’articolo 168 o quando dispongono l’aggiornamento dei sistemi di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

  1. a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
  2. b) non esigono prove o giustificativi presenti nella documentazione valida già a disposizione.

Spiegazione dell'art. 167 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 167 disciplina le regole relative alla selezione dei partecipanti e delle offerte nei settori speciali, riguardanti acqua, energia, trasporti e servizi postali. Si tratta di un ambito caratterizzato da esigenze particolari, in cui l’equilibrio tra flessibilità e garanzie di trasparenza assume rilievo centrale.
La norma raccoglie e coordina le disposizioni applicabili, assicurando che anche nei settori speciali siano rispettati i principi cardine in materia di esclusione, qualificazione, requisiti di partecipazione, avvalimento, soccorso istruttorio e aggiudicazione, senza sacrificare la specificità operativa che contraddistingue tali settori.


Il comma 1 fornisce una sorta di “catalogo” delle disposizioni da applicare nei settori speciali, richiamando altre norme del Codice:
  • lettera a) – le amministrazioni pubbliche che agiscono come stazioni appaltanti o enti concedenti devono nominare una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
  • lettera b) – si conferma il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione ai sensi dell’art. 92 del nuovo codice appalti, comma 1, che assicura uniformità temporale con le regole generali;
  • lettera c) – è previsto l’accertamento dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98, nonché la richiesta della documentazione dell’articolo 99. Interessante è il riferimento agli accordi internazionali contenuti nell’allegato XIV della direttiva 2014/25/UE: ciò garantisce che le verifiche si svolgano in un quadro di coerenza con la normativa europea e internazionale. Tuttavia, la norma precisa che restano ferme le specifiche previsioni degli articoli 168 e 169 in materia di qualificazione e sistemi di qualificazione;
  • lettera d) – viene richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione disciplinati dagli articoli 100 e 103, sempre con la clausola di salvezza rispetto agli articoli 168 e 169;
  • lettera e) – è riconosciuta la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, strumento che consente la regolarizzazione documentale entro i limiti e le modalità dell’articolo 101, evitando esclusioni sproporzionate per meri vizi formali;
  • lettera f) – gli operatori economici devono presentare la documentazione prevista dagli articoli 91 e 105, riguardante rispettivamente il contenuto delle domande di partecipazione e le modalità di presentazione delle offerte;
  • lettera g) – è confermata la possibilità di fare ricorso all’avvalimento secondo quanto disposto dall’articolo art. 104 del nuovo codice appalti, istituto che consente a un operatore di utilizzare i requisiti di un altro soggetto, ampliando l’accesso al mercato;
  • lettera h) – la conformità delle offerte deve essere verificata e l’appalto aggiudicato in base agli articoli 107, 108 e 110, che disciplinano rispettivamente la verifica di conformità, i criteri di aggiudicazione e l’aggiudicazione stessa.

Il comma 2 introduce principi generali a presidio della parità di trattamento e della semplificazione documentale:
  • lettera a) – le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie discriminatorie, ossia rivolte ad alcuni operatori e non ad altri. La disposizione traduce in forma specifica il principio di non discriminazione, essenziale soprattutto nei settori speciali, dove possono operare soggetti di diversa natura giuridica e provenienza geografica;
  • lettera b) – è vietato richiedere prove o giustificativi che siano già contenuti in documentazione valida e disponibile presso l’amministrazione. In questo modo si limita la duplicazione burocratica e si riduce il carico amministrativo per gli operatori economici, in coerenza con l’obiettivo di semplificazione procedimentale che permea il nuovo Codice.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

167 
Nel comma 1 del presente articolo, così come avveniva nell’articolo 133 del codice del 2016, sono indicate le disposizioni relative allo svolgimento delle procedure di gara nei settori ordinari applicabili anche ai settori speciali, con una rilevante novità: viene eliminata la clausola di compatibilità in precedenza prevista che dava luogo a non pochi dubbi interpretativi. Inoltre, al fine di agevolare una migliore comprensione del testo, al mero elenco degli articoli è ora sostituito il richiamo ai singoli istituti.

Viene in questo modo delineata una procedura di gara – per così dire – ‘ordinaria e residuale’, nel senso che essa è applicabile a condizione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non intendano far ricorso alla procedura di gara mediante sistema di qualificazione (di cui all’articolo 168) o alla procedura regolamentata (di cui all’articolo 169) e per tutto quanto non abbia specifica disciplina in queste ultime due procedure di gara.

Nel comma 2 viene riproposta la regola, contenuta anche nell’articolo 77 della direttiva 2014/25/UE, per la quale non è consentito agli enti aggiudicatori di aggravare la procedura richiedendo documenti dei quali essi siano già in possesso e comunque ponendo oneri solo a carico di taluni operatori e non di altri.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 30 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!