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Articolo 18 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Il contratto e la sua stipulazione

Dispositivo dell'art. 18 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto(1).

2. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

  1. a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2;
  2. b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire;
  3. c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

  1. a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
  2. b) di appalti basati su un accordo quadro;
  3. c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
  4. d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee(1).

4. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.

5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

10. Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice(2).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 18, commi 1; (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 18, comma 3 alinea e lettera d).
(2) Il comma 10 è stato modificato dall'art. 72, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 18 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 18 disciplina in modo dettagliato la fase della stipulazione del contratto, fissando i requisiti di forma, i termini per la sottoscrizione e le conseguenze del mancato rispetto delle prescrizioni. La stipulazione del contratto rappresenta l’atto conclusivo della procedura di affidamento e determina il sorgere di un vincolo giuridico tra la stazione appaltante e l’operatore economico.

Il comma 1 disciplina le modalità in cui il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità:
  • in forma scritta, secondo le modalità indicate nell’Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b);
  • in modalità elettronica, in conformità alle previsioni del Codice dell’amministrazione digitale (CAD);
  • atto pubblico notarile informatico;
  • forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante;
  • scrittura privata;
  • scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale, tramite posta elettronica certificata o sistemi di recapito certificato qualificato (ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014), limitatamente agli affidamenti diretti o alle procedure negoziate.

Il comma 2 stabilisce che la stipulazione del contratto deve avvenire entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione (cfr. art. 17 del nuovo codice appalti, comma 5), anche in presenza di un contenzioso pendente, fatti salvi:
  • i casi di sospensione cautelare previsti al comma 4;
  • l’eventuale termine diverso stabilito nei documenti di gara;
  • l’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario per ragioni legate all’interesse pubblico.
La norma è in linea con la disciplina previgente contenuta nell’art. 32 del codice dei contr. pubblici, comma 8.

Ad ogni modo, il termine di 60 giorni non è un termine perentorio, essendo soggetto ad alcune eccezioni, ovvero:
  • ricorso con domanda cautelare e affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (art. 55 del nuovo codice appalti comma 2);
  • diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire;
  • differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Il comma 3 introduce un termine dilatorio di 32 giorni – 35 prima del correttivo (d.lgs. 209/2024) – che deve intercorrere tra l’invio dell’ultima comunicazione dell’aggiudicazione e la stipulazione del contratto. Si tratta del cd. stand still (“stare fermo”), ovvero un periodo di attesa finalizzato a tutelare gli operatori economici coinvolti nel procedimento.
Due sono le tipologie previste: stand still sostanziale e processuale.
Il primo, quello sostanziale, scatta dopo che l’amministrazione ha assunto una decisione rilevante sull’appalto, come l’aggiudicazione provvisoria. Serve a sospendere per un breve periodo la firma del contratto, così da permettere agli operatori non vincitori di valutare se contestare l’esito.
Lo stand still processuale si colloca invece prima che venga adottata una decisione definitiva. Viene attivato al termine della fase di valutazione delle offerte e ha lo scopo di rendere visibili i risultati preliminari, così che gli operatori possano prenderne visione e – se lo ritengono opportuno – avanzare rilievi o contestazioni. In altre parole, si tratta di un momento di trasparenza preventiva, utile a prevenire errori o violazioni prima che l’amministrazione arrivi all’aggiudicazione.

Il termine appena esaminato non si applica in alcune ipotesi espressamente indicate dalla norma:
  • procedura con unica offerta presentata o ammessa, in assenza di impugnazioni o con impugnazioni respinte;
  • appalti basati su accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione;
  • contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Ai sensi del comma 4, non è possibile procedere alla stipulazione dal momento della notificazione dell’istanza cautelare fino alla decisione del giudice amministrativo sul relativo provvedimento. Tale sospensione viene meno nei casi in cui il giudice:
  • si dichiara incompetente;
  • rinvia la trattazione del merito senza pronunciarsi cautelarmente, con consenso delle parti.

Il comma 5 dispone che se la stipula non avviene per circostanze dovute alla stazione appaltante, l’aggiudicatario può alternativamente:
  • attivare il meccanismo del silenzio inadempimento;
  • sciogliersi dal vincolo, senza diritto a indennizzi, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Viceversa, ai sensi del comma 6, la mancata stipula per fatto dell’aggiudicatario può giustificare la revoca dell’aggiudicazione.
In entrambi i casi, l’eventuale violazione degli obblighi di collaborazione e correttezza può integrare, ai sensi del comma 7, una lesione del principio di buona fede contrattuale, anche se il contenzioso è ancora pendente.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

18 
La riscrittura degli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, persegue lo scopo della semplificazione razionalizzando i testi vigenti. Le norme riguardanti il contratto pubblico vengono quindi scorporate dall’art. 32 del d. lgs. n. 50 del 2016 per confluire nell’art. 18, dedicato in specifico al contratto e alla sua stipulazione.
Il comma 1 prevede le forme della stipulazione del contratto pubblico e indica capitolati e computo metrico estimativo richiamati nel bando o nell'invito che ne costituiscono parte integrante.

Il comma 2 prevede il termine massimo di 60 giorni per stipulare il contratto pubblico, con le relative eccezioni. La eventuale pendenza di contenzioso non sospende il decorso del termine.

Il comma 3 disciplina l’istituto dello “stand and still” sostanziale riprendendo le previsioni comunitarie in materia.

Il comma 4 disciplina l’istituto dello “stand and still” processuale che perdura fino alla pronuncia, cautelare o decisoria della causa (con sentenza in forma semplificata) da parte del giudice.

Il comma 5 disciplina le conseguenze in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente: l’aggiudicatario alternativamente può fare constatare il silenzio inadempimento o notificare atto unilaterale di scioglimento ad ogni vincolo contrattuale; in quest’ultimo caso non gli spetta alcun indennizzo ma solo il rimborso delle spese contrattuali.

Il comma 6, nella speculare ipotesi di mancata stipulazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, prevede che l’aggiudicazione possa essere revocata. Il mancato rispetto del termine di stipulazione per fatto dell’aggiudicatario costituisce quindi sopravvenuto motivo di pubblico interesse a tal scopo. Poiché però l’esercizio dell’autotutela, in particolare della revoca, non è obbligatorio, le parti potranno comunque addivenire ad una stipulazione tardiva se corrisponde all’interesse pubblico.

Secondo il comma 7 la mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti commi costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il comma 8, laddove l’ordinamento della stazione appaltante o dell’ente concedente prevedano l’approvazione del contratto, trasformano quest’ultima da sospensiva in risolutiva, a fini acceleratori.

Il comma 9 facoltizza stazioni appaltanti e enti concedenti a stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione e dall’esecuzione del contratto.

Il comma 10 rimanda all’allegato I.4 del codice per la determinazione dell’imposta di bollo a carico dell’appaltatore, stabilendo che venga corrisposta in unica soluzione al momento della stipula del contratto e in proporzione al suo valore.

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