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Articolo 44 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Appalto integrato

Dispositivo dell'art. 44 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

2. La stazione appaltante o l’ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

4. L’offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

5. L’esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell’articolo 42.

6. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

Spiegazione dell'art. 44 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

Il nuovo Codice reintroduce, con l’articolo 44, la possibilità per le stazioni appaltanti qualificate e per gli enti concedenti, anch’essi qualificati, di ricorrere all’istituto dell’appalto integrato. Tale facoltà, fortemente limitata nel previgente d.lgs. 50/2016, è ora nuovamente esercitabile a discrezione dell’amministrazione aggiudicatrice, purché ricorrano le condizioni previste dalla norma.

Il comma 1, negli appalti di lavori pubblici, prevede che la stazione appaltante, con la decisione di contrarre, possa stabilire che il contratto abbia per oggetto congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dell’intervento, purché ciò avvenga sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica previamente approvato. Tale possibilità è tuttavia espressamente esclusa per gli appalti aventi ad oggetto opere di manutenzione ordinaria.
L’appalto integrato si sostanzia dunque nell’affidamento unitario, a un unico operatore economico, sia della redazione del progetto esecutivo sia dell’esecuzione dei lavori, con l’obiettivo di accelerare le fasi di realizzazione degli interventi pubblici e di garantire una maggiore coerenza tra progettazione e realizzazione.

Ai sensi del comma 2, la stazione appaltante è tenuta a motivare adeguatamente tale scelta, richiamando esigenze tecniche specifiche che giustifichino il ricorso all’istituto. Inoltre, essa dovrà tener conto del possibile divario tra i costi stimati in sede progettuale e quelli emergenti in fase esecutiva. Il legislatore intende così contrastare il ricorso generalizzato a questa modalità, incentivando una valutazione preventiva dei profili di economicità e di controllo progettuale.

Quanto ai requisiti soggettivi, il comma 3 dispone che chi partecipa deve alternativamente:
  • essere in possesso dei requisiti richiesti per i progettisti;
  • avvalersi di progettisti qualificati, da indicare già in sede di offerta;
  • partecipare in forma di raggruppamento temporaneo con soggetti qualificati per la progettazione, inclusa la capacità di utilizzare strumenti e metodi digitali di modellazione informativa (BIM).

Il comma 4 dispone che l’aggiudicazione avviene mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, escludendo l’impiego del criterio del minor prezzo. L’offerta dovrà contenere distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, nonché avere ad oggetto il progetto esecutivo, che costituisce elemento essenziale della proposta tecnica.

Per quanto concerne l’avvio dell’esecuzione, il comma 5 sancisce che i lavori possono iniziare esclusivamente dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante, previa verifica ai sensi dell’art. 42 del nuovo codice appalti.

Infine, il comma 6 introduce un meccanismo di pagamento diretto al progettista indicato dall’operatore economico, nel caso in cui questi non coincida con l’impresa esecutrice. Tale corresponsione avviene sulla base dell’importo offerto, al netto del ribasso d’asta e subordinatamente all’approvazione del progetto e alla presentazione dei documenti fiscali.

Infine, l’articolo 34, comma 2, dell’Allegato I.7 stabilisce che, per gli appalti integrati relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 14 del nuovo codice appalti, comma 1, lettera a), la verifica preventiva della progettazione debba essere effettuata da organismi di controllo accreditati conformemente alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

44 
In linea generale l’appalto integrato è vietato in ragione della disciplina contenuta nell’art. 59, comma 1, del d.lgs. 50/2016. Dal divieto sono esclusi gli affidamenti a contraente generale, con finanza di progetto, in concessione, in partenariato pubblico privato, con contratto di disponibilità o locazione finanziaria e in caso di realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo. L’art. 1 bis della predetta disposizione (inserito dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 56/2017), consente tuttavia l’espletamento di questa tipologia di appalto se l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto di affidamento è “nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo”.

Il divieto di affidare lavori con appalto integrato è stato, tuttavia, oggetto di sospensione fino al 30 giugno 2023 per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 55/2019, come modificata dall'art. 8, comma 7 del d.l. n. 76/2020, convertito nella l. 120/2020, ed ancora, per effetto del differimento previsto dall’art. 52, comma 1, lett. a) della l. n. 108/2021; va, peraltro, considerato che per gli appalti nell'ambito del PNRR/PNC l’affidamento di progettazione ed esecuzione è ammesso sulla base di quanto previsto dall’art. 48, comma 5 del d.l. n. 77/2021, convertito nella l. n. 108/2021.

La legge delega ha affidato al legislatore delegato il compito di individuare le “ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta” (art. 1, comma 2, lett. ee) della l. n. 78/2022).

Il comma 1 ammette l’appalto integrato per i lavori complessi, rimettendo alla stazione appaltante o all’ente concedente, se qualificato, e ciò nell’ambito della decisione di contrarre, di poter stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico- economica previamente approvato; una facoltà, di converso, non esercitabile per appalti di valore predefinito, con rinvio all’allegato, e per appalti che, indipendentemente dal loro valore, abbiano ad oggetto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il comma 2 prevede che l’opzione per l’appalto integrato debba essere motivata con riferimento alle esigenze tecniche e tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto. Ciò comporta che, nella determinazione a contrarre, la stazione appaltante è tenuta ad esplicitare che sussistono le condizioni legittimanti, ovvero che l’affidamento in corso di svolgimento non rientra nelle categorie per le quali è escluso l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione e che abbia ad oggetto lavori complessi.

Il comma 3 pone un principio di particolare specializzazione professionale nei confronti degli operatori da ammettere alle procedure di affidamento di appalti integrati, stabilendosi che debbano possedere i requisiti prescritti per i progettisti o, in mancanza, debbano avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta (e, quindi, da individuare preventivamente nella compagine che partecipa alla gara), ovvero, in alternativa, partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Quale profilo innovativo, si prevede che la qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

Il comma 4 stabilisce che le offerte relative ad appalti integrati siano valutate mediante il solo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e che si indichi distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tale previsione non è da ritenere derogabile mediante il ricorso alle procedure negoziate senza bando, che ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d.l. n. 76/2020 consentono, a determinate condizioni, di avvalersi del criterio del prezzo più basso.

Il comma 5 prevede che l’esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo al fine di evitare che la verifica della progettazione determini rallentamenti o blocchi della procedura.

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