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L’articolo in esame si prefigge di attuare i principi e criteri di cui all’art. 1, comma 2, lettere m) e q) della legge delega e, in coerenza con l’introduzione del principio del risultato di cui all’art. 1 del nuovo codice, mira a favorire, attraverso l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (c.d. BIM) il miglior esito dell’investimento pubblico. La metodologia di gestione in esame, infatti, assicura la riduzione della complessità dei procedimenti, oltre al contenimento delle tempistiche, in tal modo implementando il livello di efficienza e di efficacia nella realizzazione e gestione delle opere e dei servizi connessi.
La principale ragione del crescente interesse registratosi nell’ultimo decennio per la metodologia in argomento, a livello internazionale e continentale, risiede, invero, nella necessità di ridurre il rischio di insuccesso negli investimenti pubblici in capitale sociale fisso, sia immobiliare sia infrastrutturale, mediante una migliore gestione della complessità organizzativa, gestionale e tecnica, con sensibili vantaggi per tutti i soggetti interessati.
L’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non costituisce, infatti, una novità, essendo già previsto dall’art. 23, comma 13 del d. lgs. n. 50/2016, in attuazione del quale è stato emanato il d.m. n. 560/2017, recante la specifica disciplina, successivamente integrato e modificato con il d.m.n. 312/2021, conseguente all’entrata in vigore dell’art. 48, comma 6 del d.l. n. 77/2021.
Il nuovo codice segna un passo in avanti sotto il profilo dell’ampliamento applicativo della metodologia di gestione in esame, alla luce dei risconti determinatasi nell’esperienza delle amministrazioni e di un forte impulso al raggiungimento di un’adeguata maturità digitale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, con precipuo riferimento al rafforzamento delle capacità di gestione del singolo investimento pubblico e del relativo procedimento tecnico – amministrativo, considerato all’interno della logica complessiva di funzionalizzazione dell’organizzazione, nonché dell’eventuale ruolo di gestione patrimoniale dei cespiti nel corso del ciclo di vita degli stessi.
L’intervento in argomento assume, peraltro, una particolare pregnanza, tenuto conto della circostanza che la riduzione e la qualificazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti determinerà un più intenso ricorso alla delega, con sottoscrizione di accordi e convenzioni con le amministrazioni pubbliche meno qualificate e strutturate.
Sotto il profilo terminologico, si evidenzia che la locuzione utilizzata corrisponde, sia pure in senso non strettamente letterale, alla definizione generalmente utilizzata a livello internazionale per indicare il Building Information Modelling (BIM) entro il contesto più ampio dell’Information Management: gestione informativa mediante il Building Information Modelling.
Le previsioni contenute nel presente articolo, aventi carattere generale, sono integrate dall’apposito allegato I.9, alla cui relazione si rinvia. Nella predisposizione della disciplina di dettaglio, peraltro, potrà essere valutata anche una integrazione, ritenuta opportuna, del sistema di gestione in esame con altri preesistenti, quali, a titolo esemplificativo, il sistema di controllo di gestione, il sistema di gestione per la qualità, per la salute e sicurezza, per l’ambiente, per la responsabilità sociale, per la sicurezza dei dati.
Il comma 1 attiene all’individuazione dei casi nei l’uso dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale è obbligatoria, fissando la data di entrata in vigore di detto obbligo.
Sul punto si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Tra le varie opzioni vagliate è stata ritenuta preferibile quella di individuazione di un termine unico e generale, stabilito, secondo ragionevolezza, nella data del 1° gennaio 2025.
La previsione, dunque, sostituirà le tempistiche attualmente stabilite dall’art. 6 del d.m. n. 312/2021, il quale reca il riferimento, secondo una logica di gradualità, alla data del 1° gennaio 2023 (per le opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici vigente) ed alla data del 1° gennaio 2025 (per le opere di nuova costruzione, e interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro).
L’opzione seguita risponde a una duplice esigenza: per un verso, si è inteso stabilire nella fonte normativa primaria il termine di entrata in vigore dell’obbligo con lo scopo di rafforzarne certezza ed effettività; sotto altro profilo, si è ritenuto che, nell’impianto di disciplina complessivo nel quale la norma si inserisce, l’individuazione di una tempistica congrua ma generalizzata risulti maggiormente rispondente alle finalità perseguite, stante anche la già evidenziata esperienza maturata nel ricorso a tali metodologie ed in contestuale
processo di qualificazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. A tale ultimo riguardo, inoltre, non si è ritenuto di ribadire la valenza dell’uso delle metodologie di modellazione informativa quale parametro di valutazione dei requisiti premiali per la qualificazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, al fine di evitare ultronee duplicazioni con la disposizione specificamente dedicata a tale aspetto.
La formulazione della disposizione esclude la necessità dell’adozione di una norma transitoria, continuando a trovare applicazione, nelle more, la disciplina attualmente vigente.
Una notazione particolare deve essere svolta, inoltre, con riguardo alla soglia stabilita per l’operatività dell’obbligo, ancorata all’importo a base di gara superiore a un milione di euro in continuità con la disciplina attualmente vigente evitando un “arretramento” con riferimento all’ambito applicativo in distonia con le finalità perseguite.
Si sottolinea che la determinazione di tale soglia dovrà, comunque, essere verificata in relazione alle scelte di carattere più strettamente politico che si riterrà di operare, dovendo essere considerata l’esigenza di favorire un’ampia diffusione delle metodologie in argomento senza eccessive compressioni delle capacità operative degli enti non adeguatamente qualificati che potrebbero risultare irragionevoli e sproporzionate.
Da quanto esposto consegue, dunque, che la scelta della soglia in questione potrà essere riconsiderata anche nella prospettiva di porre più solide basi per una estensione successivamente ad un periodo di più maturo consolidamento applicativo, durante il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno acquisire piena padronanza nell’uso di tale metodo di gestione, riguardandolo non già nella limitata prospettiva del singolo investimento e del correlato procedimento tecnico-amministrativo bensì nel quadro di una strategia patrimoniale complessiva, nella consapevolezza dell’ampio spettro di controllo e gestione consentita, tale da coprire l’intero ciclo di vita delle opere, inclusa la fase della loro dismissione.
Al fine di assicurare un contemperamento delle sopra esposte esigenze, si è ritenuto, comunque, di mantenere ferma l’esclusione dell’operatività dell’obbligo relativamente alle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione salvo che non siano state realizzate con l’utilizzazione dei metodi e strumenti in esame; nell’ipotesi da ultimo indicata, infatti, si è ritenuta prevalente l’esigenza di evitare “asimmetrie” suscettibili di dar luogo a problematiche applicative e difficoltà nella gestione.
Il comma 2 attiene, invece, alla possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di prevedere l'assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma precedente. La previsione ricalca, con ampliamento della relativa applicazione, quanto previsto dall’art. 48, comma 6 del decreto-legge n. 77/2021, con lo scopo di incentivare il ricorso alla metodologia in argomento.
Al riguardo, potranno essere valorizzati, a titolo esemplificativo, con punteggi premiali:
a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
b) proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
c) proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
d) proposte che consentano alla stazione appaltante e all’ente concedente di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
e) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica;
i) impiego di metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante e all’ente concedente di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.
L’utilizzazione, in via facoltativa, di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni resta, comunque, subordinata all’adozione delle misure prescritte nell’allegato previsto al comma 4 della disposizione, stante la necessaria competenza tecnica richiesta.
Si è ritenuto, altresì, opportuno richiamare la norma generale di cui all’art. 9 del nuovo codice soprattutto per rimarcare la necessità dell’adozione di misure tecniche ed organizzative a presidio della sicurezza informatica, restando salva la possibilità di una valorizzazione delle proposte più evolute e performanti in relazione a tale profilo e in conformità alla disciplina generale.
Il comma 3 disciplina l’interoperabilità delle piattaforme, costituente un paradigma cruciale nel processo di digitalizzazione, ponendosi un vincolo a livello di fonte primaria di utilizzazione di formati aperti non proprietari al precipuo scopo di escludere una incidenza pregiudizievole sulla concorrenza, favorendo anche la possibilità di condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto (appaltatori, subappaltatori, collaudatori).
Il comma 4 indica il contenuto dell’allegato I.9, relativo ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, nel quale sono disciplinati tutti i profili specificamente indicati dal comma.
Il comma 5 specifica l’atto e la procedura attraverso cui l’allegato può essere modificato.