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Articolo 168 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Procedure di gara con sistemi di qualificazione

Dispositivo dell'art. 168 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Ai sensi dell’articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, trasmessi agli operatori economici interessati che ne facciano richiesta, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti stabiliscono norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che può essere articolato in vari stadi di qualificazione, l’eventuale aggiornamento periodico dello stesso e la sua durata. Essi disciplinano i requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie e alle capacità tecniche e professionali necessarie all’iscrizione al sistema; i requisiti possono anche essere quelli previsti dagli articoli 100 e 103 ed in tal caso si applicano gli articoli 91 e 105. Quando i criteri per l’iscrizione comportano il possesso di specifiche tecniche si applicano gli articoli 79, 80 e 105.

3. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti prevedono negli atti di cui al comma 2 che non possono essere iscritti gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione ai sensi del combinato disposto degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 169, e consentono in ogni caso di acquisire i requisiti di capacità richiesti per l’iscrizione secondo le modalità previste dall’articolo 104. Le norme e i criteri possono essere sempre aggiornati, dandone comunicazione agli operatori economici iscritti.

4. Gli operatori qualificati sono iscritti in un elenco, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

5. La stazione appaltante o l’ente concedente che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella sua disponibilità. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

6. I contratti specifici per i lavori, le forniture e i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate cui possono partecipare o presentare offerta gli operatori iscritti nel sistema di qualificazione.

Spiegazione dell'art. 168 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 168 offre alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la facoltà di istituire strumenti organizzativi permanenti per selezionare gli operatori economici idonei a partecipare a future procedure di gara. In questo modo, si crea un meccanismo di selezione preliminare, che consente di razionalizzare le procedure, ridurre i tempi e garantire che le competizioni siano riservate a soggetti già verificati e in possesso dei requisiti di affidabilità, capacità tecnica ed economica.

Il comma 1 stabilisce che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti, nei settori speciali, possono decidere di istituire e gestire un sistema di qualificazione. Non vi è dunque un obbligo, ma una facoltà, che dipende dalle esigenze del settore e dalla tipologia di contratti da affidare. Elemento rilevante è che gli operatori economici possono presentare domanda di qualificazione in qualsiasi momento: il sistema non prevede termini di scadenza, ma rimane aperto, in linea con l’esigenza di favorire l’accesso e garantire la concorrenza.

Il comma 2 individua i criteri fondamentali di funzionamento del sistema. La stazione appaltante o l’ente concedente deve adottare atti formali, pubblicati sui propri siti istituzionali, per disciplinare regole e condizioni di accesso. È inoltre previsto che tali atti siano trasmessi agli operatori che ne facciano richiesta, assicurando massima pubblicità e trasparenza.

Tra gli elementi che possono essere regolati vi sono:
  • la possibile articolazione in più stadi di qualificazione;
  • l’aggiornamento periodico del sistema;
  • la durata.

La norma specifica i requisiti che possono essere richiesti: capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale. Si rinvia, a seconda dei casi, agli articoli 100 e 103 e si richiamano anche gli obblighi connessi agli articoli 91 e 105, che disciplinano le dichiarazioni e la documentazione da produrre.
Quando i criteri di iscrizione includono specifiche tecniche, si applicano le norme degli articoli 79, 80 e 105.

Il comma 3 impone un vincolo importante: non possono essere iscritti operatori per i quali ricorrono le cause di esclusione previste dal Codice. Si tratta del combinato disposto degli articoli 9498 e 169, che disciplinano cause di esclusione di ordine generale e settoriale.

È inoltre consentito agli operatori ricorrere all’avvalimento (articolo 104) per acquisire i requisiti richiesti, così da non limitare la partecipazione solo a soggetti già pienamente dotati di tutte le capacità, ma consentendo il sostegno di altre imprese.
Le norme e i criteri di qualificazione non sono statici: la stazione appaltante può aggiornarli, ma è tenuta a darne tempestiva comunicazione agli operatori già iscritti, affinché possano adeguarsi.

Ai sensi del comma 4, gli operatori economici che superano positivamente il procedimento vengono iscritti in un elenco ufficiale di qualificazione. Questo elenco può essere suddiviso in categorie, distinte in base al tipo di appalti per cui la qualificazione è valida (ad esempio lavori, servizi specifici, settori merceologici). La possibilità di segmentazione rafforza la coerenza tra qualificazione e tipologia contrattuale, garantendo che solo gli operatori realmente idonei possano concorrere in settori specialistici.

Il comma 5 dispone che la stazione appaltante o l’ente concedente definisce quali documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive devono accompagnare la domanda di iscrizione. È fatto espresso divieto di richiedere documenti che ne riproducano altri già in possesso della stessa amministrazione, in linea con il principio del once only 19 e della semplificazione amministrativa.

Per la documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano, è richiesta una traduzione certificata conforme, validata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese d’origine o da traduttori ufficiali.

Infine, il comma 6 stabilisce che i contratti contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati attraverso procedure ristrette o negoziate, alle quali possono partecipare esclusivamente gli operatori già iscritti. In questo modo il sistema di qualificazione non rimane un mero strumento ricognitivo, ma diventa condizione di accesso effettiva per determinate procedure, rendendo più rapidi e selettivi gli affidamenti.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

168 
Il presente articolo riprende la formulazione dell’articolo 134 del decreto legislativo n. 50/2016, sia pure con alcune significative novità.

Preliminarmente, va precisato che l’articolo 168 disciplina una procedura di gara alternativa rispetto a quella ordinaria dell’articolo 167 (a sua volta sostanzialmente omogenea a quella che si svolge nei settori ordinari); si tratta di una procedura di gara indetta sulla base di un sistema di qualificazione.

Ai sensi del comma 1, pertanto, viene consentito alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti di istituire un sistema di qualificazione, definendo con propri atti interni i requisiti, anche diversi dagli ordinari requisiti di partecipazione, di capacità economico – finanziaria e tecnico professionale necessarie per ottenere l’iscrizione (comma 2).

Nel comma 3 viene posta la regola per la quale le stazioni appaltanti o gli enti concedenti prevedono nei loro atti che non possano essere iscritti operatori economici per i quali sussista una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e seguenti.

Nel comma 4 viene stabilito che gli operatori qualificati sono iscritti in un elenco, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali si prevede la qualificazione.

Nel comma 5 è previsto che siano le stazioni appaltanti o gli enti concedenti a indicare i documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive richiesti per la qualificazione, nel rispetto del principio di non aggravamento, per il quale non è possibile richiedere documenti che siano già nella disponibilità dell’ente.

Rilevante è la previsione di cui al comma 6, in cui si specifica che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che indicono procedure sulla base di un sistema di qualificazione utilizzano procedure ristrette o negoziate alle quali possono partecipare solo operatori qualificati.

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