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Articolo 141 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 28/12/2024]

Ambito e norme applicabili

Dispositivo dell'art. 141 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Le disposizioni del presente Libro si applicano, altresì, agli altri soggetti che annoverano tra le loro attività una o più tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

2. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.

3. Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle sue disposizioni:

  1. a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l’articolo 6;
  2. b) nell’ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L’articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici;
  3. c) il Libro I, Parte II;
  4. d) nell’ambito del Libro I, Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46;
  5. e) nell’ambito del Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60 e 61;
  6. f) nell’ambito del Libro II, Parte III, Titolo I, l’articolo 64;
  7. g) nell’ambito del Libro II, Parte III, il Titolo II;
  8. g-bis) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106;
  9. h) nell’ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168 e 169;
  10. i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;
  11. i-bis) nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219(1).

3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135(1).

4. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva:

  1. a) [LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209](1);
  2. b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione;
  3. c) specificare la nozione di variante in corso d’opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell’Unione europea.

5. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Nel caso di suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l’insieme dei lotti.

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera a)) l'introduzione delle lettere g-bis) e i-bis) all'art. 141, comma 3 e la modifica dell'art. 141, comma 3, lettera i); (con l'art. 47, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 3-bis dell'art. 141; (con l'art. 47, comma 1, lettera c)) la soppressione della lettera a) dell'art. 141, comma 4.

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