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Articolo 141 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Ambito e norme applicabili

Dispositivo dell'art. 141 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Le disposizioni del presente Libro si applicano, altresì, agli altri soggetti che annoverano tra le loro attività una o più tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

2. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.

3. Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle sue disposizioni:

  1. a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l’articolo 6;
  2. b) nell’ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L’articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici;
  3. c) il Libro I, Parte II;
  4. d) nell’ambito del Libro I, Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46;
  5. e) nell’ambito del Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60 e 61;
  6. f) nell’ambito del Libro II, Parte III, Titolo I, l’articolo 64;
  7. g) nell’ambito del Libro II, Parte III, il Titolo II;
  8. g-bis) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106;
  9. h) nell’ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168 e 169;
  10. i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;
  11. i-bis) nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219(1).

3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135(1).

4. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva:

  1. a) [LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209](1);
  2. b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione;
  3. c) specificare la nozione di variante in corso d’opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell’Unione europea.

5. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Nel caso di suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l’insieme dei lotti.

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera a)) l'introduzione delle lettere g-bis) e i-bis) all'art. 141, comma 3 e la modifica dell'art. 141, comma 3, lettera i); (con l'art. 47, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 3-bis dell'art. 141; (con l'art. 47, comma 1, lettera c)) la soppressione della lettera a) dell'art. 141, comma 4.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

141 
Il presente articolo mira ad individuare in modo sostanzialmente completo l’ambito soggettivo di applicazione del Libro III, nonché le disposizioni generali degli altri Libri che risultano applicabili ai settori speciali. Ai fini della completa individuazione di tali disposizione occorre comunque aggiungere all’elencazione di cui al presente articolo quelle contenute negli articoli 153 e 167.

In particolare il presente articolo:

a) ribadisce, con minime modifiche rispetto alla disciplina vigente, la perimetrazione dell’ambito soggettivo relativo ai settori speciali, in conformità alla direttiva 2014/25/UE (comma 1);

b) semplifica rispetto alla normativa vigente il riferimento alle modalità di attribuzione dei diritti speciali o esclusivi;

c) stabilisce che le imprese pubbliche e i privati titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del Libro III con il limite della strumentalità (comma 2), da intendersi in senso strettamente funzionale, in armonia con le indicazioni del diritto dell’Unione europea e della giurisprudenza;

d) opera un’analitica individuazione delle disposizioni dei Libri I e II che trovano applicazione anche nell’ambito dei settori speciali (comma 3). L’individuazione in questione è puntuale e mira a superare le criticità del rinvio “nei limiti della compatibilità” che avevano caratterizzato la vigenza dell’articolo 114 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Come già osservato, al fine di avere un quadro completo delle disposizioni contenute in altri Libri del Codice applicabili ai settori speciali, occorre altresì richiamare gli ulteriori elenchi di cui agli articoli 153 e 167.

e) introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi. In particolare, viene ammessa la possibilità di istituire e disciplinare autonomi sistemi di qualificazione, secondo quanto previsto al successivo articolo 168, nonché di adottare una disciplina specifica sulle funzioni del RUP e di specificare in relazione alle proprie esigenze la nozione di “variante in corso d’opera” (comma 4);

f) al comma 5, recepisce puntualmente l’articolo 65, par. 1 della Direttiva 2014/25/UE e mira a superare (per quanto riguarda la questione della suddivisione in lotti) un caso di “gold plating” che si è determinato con la redazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 (articolo 51). In particolare:

- mentre per i settori “ordinari”, la Dir. 2014/24/UE, articolo 46 fissa il principio del c.d. “apply or explain” (imponendo un’adeguata motivazione per il caso di mancata suddivisione in lotti);

- al contrario, per i settori speciali tale obbligo di specifica motivazione non è previsto dall’articolo 65 della Dir. 2014/25/UE, che mira evidentemente a lasciare maggiore autonomia decisionale alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti. Quindi, la scelta operata nel 2016 di estendere il richiamato obbligo di motivazione anche per gli affidamenti nei settori speciali rappresenta un caso di “gold plating”.

Pertanto, nella logica dell’autoconclusività che caratterizza il Libro III del codice e al fine di superare le limitazioni non giustificate dal diritto dell’Unione europea, si è deciso di rimuovere l’obbligo di motivazione aggravata in tema di suddivisione in lotti per i settori speciali.

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