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Violenza sulle donne: come ottenere il “reddito di libertà”

Violenza sulle donne: come ottenere il “reddito di libertà”
Indicazioni operative per accedere alla misura a sostegno delle donne vittime di violenza.
In data 8 novembre 2021, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha diffuso la circolare n. 166, recante istruzioni operative per l’erogazione del reddito di libertà.
Prima di analizzare tali indicazioni sotto il profilo pratico, è utile ricordare che questo reddito è stato introdotto nel 2006 e recentemente incrementato dal D.L. n. 34 del 2020 recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”: è proprio in quest’ultima categoria di misure che si inserisce quella in esame.

La situazione delle donne vittime di violenza, infatti, benchè fosse già statisticamente molto critica prima dell’emergenza sanitaria, dopo l’avvento della pandemia risulta ancor più grave. In particolare, di siffatto aggravamento sono complici, oltre al periodo di lockdown che ha impedito a molte vittime di allontanarsi fisicamente dai propri aggressori, i gravi effetti economici della pandemia, che hanno ridotto i mezzi a disposizione delle vittime di violenza per rendersi autosufficienti ed uscire dalla situazione di oppressione in cui vivono raggiungendo l’autonomia abitativa e personale.
È in questo contesto, quindi, che l’art. 105 bis del citato decreto ha incrementato di 3 milioni per l’anno 2020 il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza.

Tanto introduttivamente chiarito circa le origini e la ratio del reddito di libertà, è possibile chiarire nello specifico quanto spetta e chi ne ha diritto.
Sul primo punto, l’art. 3 D.p.c.m. del 17 dicembre 2020 prevede che l’emolumento ottenibile sia pari euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità.
Tale contributo, peraltro, può essere cumulato con altre misure di sostegno. L’Inps gode della possibilità di revocarlo nel caso in cui emergano dei motivi ostativi al mantenimento.

Quanto alle aventi diritto, l’art. 3 co. 2 precisa che le destinatarie della misura sono le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.
Quindi i presupposti per accedere al contributo, schematicamente, sono:
  1. essere una donna italiana o comunitaria residente in Italia oppure una extracomunitaria in possesso di regolare permesso di soggiorno oppure ancora una rifugiata;
  2. aver subito violenza;
  3. trovarsi in condizioni di particolare vulnerabilità o di povertà;
  4. aver richiesto l’assistenza di un centro antiviolenza e del servizio sociale.
Quanto alle modalità operative, per ottenere il sussidio occorre presentare un’istanza all’Inps, per il tramite del Comune competente per residenza.
La domanda, compilata in tutti i suoi campi, deve essere corredata:
  1. di un’autocertificazione redatta dalla richiedente;
  2. di una dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza ha preso in carico la richiedente, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso;
  3. di una dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

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