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Uova marce contro i politici

Uova marce contro i politici
Commette reato chi lancia uova durante un comizio elettorale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44187 del 19 settembre 2016, si è occupata di un interessante caso di “getto pericoloso di cose”, reato previsto e disciplinato all’art. 674 cod. pen.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Bologna aveva condannato un imputato per tale reato, in quanto il medesimo aveva “gettato uova contro il palco di alcuni politici durante una campagna elettorale,(…) colpendo con alcune di esse il mezzo di trasporto utilizzato come palco”.

Giunti dinanzi la Corte di Cassazione, l’imputato evidenziava la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, il quanto il Giudice si sarebbe limitato a richiamarsi alla testimonianza di un commissario, senza far alcun riferimento “al suo contenuto e alla descrizione della condotta tenuta dall’imputato stesso”.

Secondo il ricorrente, inoltre, la condotta posta in essere non integrava il reato in questione, in quanto il lancio era diretto a cose e non a persone, avendo il medesimo “attinto esclusivamente il veicolo ove si trovavano le persone offese e non le persone stesse”.

Infine, a detta del ricorrente, non sussistevano prove decisive circa la “circostanza dell’idoneità ad imbrattare o molestare del materiale che si assume come gettato all’indirizzo della persona offesa”, in quanto non erano state sentite le persone offese “in merito alle molestie ricevute in ordine ad una asserita condotta penalmente rilevante”.

La Corte di Cassazione non riteneva, tuttavia, di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo la Cassazione, infatti, la sentenza impugnata illustrava in modo adeguato i presupposti decisionali del Giudice, specificando che la testimonianza del commissario aveva “confermato il fatto così come descritto nell’imputazione” e ne aveva indicato, quale corresponsabile, l’attuale imputato.

Secondo la Cassazione, inoltre, la condotta descritta nel capo di imputazione, era “chiaramente riconducibile all’art. 674 c.p., essendo concretamente idonea a cagionare imbrattamento e molestia alle persone offese”.

Infine, la Cassazione rilevava come “per ricondurre una condotta di lancio in luogo pubblico di oggetti in direzione di persone alla fattispecie di cui all’art. 674 c.p. non occorre sentire le persone stesse per determinare se la condotta sia penalmente rilevante, essendo questa una valutazione oggettiva, non certo deferita alla persona offesa”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la sentenza di condanna e condannando il medesimo al pagamento delle spese processuali.


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