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TARI: cosa succede se non si paga?

Fisco - -
TARI: cosa succede se non si paga?
Come difendersi dall'avviso di accertamento per TARI non pagata.
Le modalità di riscossione del tributo sono disciplinate dall’art. 48 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), in vigore dal 01/01/2016 e approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.04.2016.
In base al comma 1 del citato articolo, la tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D. Lgs. 09/07/1997, n. 241, ferma restando la possibilità per il Comune di attivare forme di riscossione che consentano una semplificazione nell’adempimento del contribuente.
Tali forme fanno riferimento alla possibilità di inviare ai contribuenti, anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
Il successivo comma 3 della citata disposizione, statuisce poi che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato di norma in 4 rate la cui scadenza è definita con la delibera di approvazione delle tariffe; mentre, eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso, possono essere riscossi anche in unica soluzione.

Con delibera n. 50 del 22.03.2018, è stato stabilito che il versamento della TARI, per l’anno 2018, doveva essere effettuato in 4 rate con scadenza 16 settembre 2018, 16 ottobre 2018, 16 novembre 2018, 16 dicembre 2018, o, in alternativa, in unica rata, il 16 settembre 2018.
In base all’ultimo comma del citato art. 48, solo in caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.
In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695, della L.27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.
Tutto ciò trova conferma anche nella Guida illustrativa realizzata dal funzionario responsabile del medesimo Comune di appartenenza.

In base alla norma, quindi, l’invio di un avviso di accertamento è previsto, innanzitutto, in caso di mancato o parziale versamento della tassa anche dopo l’invio di un sollecito di versamento.
Va, tuttavia, considerato che l’invio di un avviso di accertamento è previsto anche nelle altre ipotesi disciplinate dall’art. 64 del Regolamento, rubricato “Verifiche ed accertamenti”.
In base alla citata disposizione, infatti, “nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi della medesima disposizione, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà direttamente alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese”.

La notifica di un avviso di accertamento è, quindi, prevista anche nel caso di infedeltà, incompletezza o omissione della dichiarazione originaria o di variazione. Il che vuol dire che la notifica dell’avviso di accertamento potrebbe essere conseguenziale ad una rettifica della dichiarazione originariamente presentata e riguarderebbe gli anni dal 2014 in poi poiché, in riferimento alle precedente annualità, il Comune è decaduto dall’esercizio del potere di accertamento.

Dopo la notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente potrà:
  • presentare istanza di annullamento in autotutela se, ad esempio, l’avviso di accertamento trova il suo fondamento nel mancato o parziale versamento della tassa ma non è stato preceduto dall’invio di un avviso o di un sollecito di pagamento;
  • definire lo stesso in acquiescenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta (un terzo) per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 65 del Regolamento;
  • definire lo stesso in adesione, ai sensi del successivo art. 66 del Regolamento;
  • impugnarlo dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale, in base al D. Lgs. n. 546/92.
È, inoltre, possibile chiedere la rateazione di quanto dovuto per effetto dell’avviso di accertamento, se sussistono le condizioni di cui agli artt. 68 e 69 del Regolamento.

È evidente che, in assenza dell’atto, non è possibile stabilire se l’avviso di accertamento sia conseguenziale ad un mancato o parziale versamento della tassa anche dopo l’invio di un avviso o di un sollecito di pagamento ovvero, ad infedeltà, incompletezza od omissione della dichiarazione originaria o di variazione presentata dal contribuente.

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