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Revisione delle tabelle millesimali: da quando si applicano le modifiche?

Revisione delle tabelle millesimali: da quando si applicano le modifiche?
La Corte d'appello di Milano ha precisato che la sentenza avente ad oggetto l’impugnazione della delibera assembleare, diventa esecutiva solo dopo il suo passaggio in giudicato.
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 564 del 16 febbraio 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in materia di revisione delle tabelle millesimali.

Nel caso esaminato dalla Corte d’appello, i proprietari di un appartamento sito all’interno di un condominio avevano agito in giudizio nei confronti del condominio stesso, al fine di veder dichiarata nulla o annullata la delibera dell’assemblea che, tra le altre cose, aveva approvato il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

Secondo i condomini, infatti, l’assemblea non sarebbe stata regolarmente costituita, in quanto “la verbalizzata quota di costituzione di millesimi 535/1000 derivava dalla tabella millesimale frutto del procedimento civile giunto a conclusione con la sentenza del Tribunale di Lodi n. 1027/12 in data 4.12.2012, depositata ma non notificata e dunque ancora non passata in giudicato per la pendenza del termine per proporre impugnazione”.

In sostanza, secondo i condomini, poiché una sentenza aveva modificato le quote millesimali in base alle quali era stata costituita l’assemblea ma tale sentenza era ancora passibile di impugnazione, l’assemblea non poteva dirsi regolarmente costituita.

Il procedimento di primo grado si concludeva con una sentenza che dichiarava “cessata la materia del contendere”, in quanto il Giudice evidenziava che era stato documentalmente provato che la deliberazione impugnata era stata annullata con un’altra e successiva delibera adottata dall' assemblea condominiale, alla quale, peraltro, gli attori erano presenti.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, le questioni sollevate dai condomini attori erano state superate da tale delibera assembleare.

Ritenendo la decisione ingiusta, i condomini impugnavano la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma e insistendo nella domande formulate nel precedente grado di giudizio.

La Corte d’appello riteneva, in effetti, di dover aderire alle argomentazioni svolte dai condomini, accogliendo i relativi motivi di appello.

La Corte osservava, infatti, come la materia del contendere non potesse ritenersi integralmente cessata, in quanto la seconda delibera, modificativa di quella impugnata in primo grado, non aveva sostituito totalmente la precedente, modificandone solo il punto relativo al bilancio consuntivo.

Dal verbale della seconda delibera, infatti, si evinceva che la precedente delibera non era stata annullata totalmente, dal momento che la stessa di era limitata a prevedere la “ripresentazione del consuntivo anno 2012” ma aveva lasciato impregiudicati gli altri punti dell' ordine del giorno.

Di conseguenza, secondo i giudici d’appello, la delibera impugnata in primo grado non poteva essere dichiarata superata da quella successiva e la declaratoria di cessazione della materia del contendere doveva “ritenersi limitata alle domande attinenti all'approvazione del bilancio consuntivo, permanendo l'interesse ad agire per le ulteriori domande inerenti la dedotta invalidità dell'assemblea per le modalità di costituzione”.

La Corte d’appello, peraltro, riteneva di dover accogliere anche il secondo motivo d’appello proposto dai condomini, con il quale i condomini appellanti avevano contestato la decisione del giudice di primo grado anche nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che con successive delibere assembleari, documentalmente provate, fosse stato risolto anche il problema delle tabelle millesimali.

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, anche questo motivo d’appello era fondato, in quanto il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della delibera assembleare, nell’ambito del quale erano state elaborate le nuove tabelle millesimali, si era concluso con una sentenza destinata a diventare esecutiva solo a seguito del suo passaggio in giudicato (vale a dire, quando la sentenza non sia più passibile di impugnazione, essendo diventata definitiva).

Poiché, invece, al momento della delibera successiva, i termini di impugnazione della sentenza erano ancora pendenti, le nuove tabelle millesimali non potevano ancora trovare applicazione.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte d’appello dichiarava l’annullabilità della delibera assembleare impugnata, “in quanto emessa con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, ed all'adozione con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale”, condannando il condominio appellato al pagamento delle spese processuali.


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