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Quando sussiste il diritto all'indennizzo assicurativo per infortuni sul lavoro?

Lavoro - -
Quando sussiste il diritto all'indennizzo assicurativo per infortuni sul lavoro?
L’indennizzo assicurativo per gli infortuni sul lavoro non deve essere riconosciuto solo quando l’infortunio stesso avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche ma anche se accade nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa.
Con la sentenza n. 2838 del 6 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha avuto modo di fornire alcune interessanti precisazioni in tema di indennizzo assicurativo per gli infortuni sul lavoro.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un artigiano, che aveva agito in giudizio al fine di ottenere l’indennizzo INAIL per i danni riportati a seguito di un infortunio occorso mentre si stava recando sul luogo di lavoro.

La domanda era stata rigettata dal Tribunale di Treviso e la sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia, con la conseguenza che il lavoratore aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

La Corte d’appello, in particolare, era giunta alla conclusione di dover riconoscere il diritto all’indennizzo, in quanto, nell’attività degli artigiani, occorre distinguere “tra l'attività lavorativa manuale o professionale, direttamente produttiva del bene” e “quella inerente alla direzione ed amministrazione dell'impresa”.

Nel caso di specie, dunque, poiché l’artigiano era rimasto infortunato a seguito di un sinistro stradale occorso mentre si stava recando presso un capannone, per controllare l’esecuzione di alcuni lavori, “doveva escludersi che l'infortunio si fosse verificato durante lo svolgimento di attività complementare o sussidiaria a quella lavorativa manuale, con la conseguenza che la tutela assicurativa non poteva estendersi all'infortunio di cui era stato vittima”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dal giudice di secondo grado, accogliendo il ricorso proposto dall’artigiano, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che l’attività dell’artigiano, consistente nel recarsi alla guida della propria vettura presso un opificio recentemente affittato, per verificare l’esecuzione di alcuni lavori, “non fosse ricompresa nell'ambito di tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro”.

Precisava la Corte, in proposito, che, ai sensi dell’art. 2 del T.U. n. 1124 del 1964, l’indennizzo assicurativo per gli infortuni sul lavoro non deve essere riconosciuto solo quando l’infortunio stesso “avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa”.

Secondo la Cassazione, dunque, doveva ritenersi consolidato il principio in base al quale “l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”.

Ebbene, nel caso di specie, poiché la sentenza impugnata non aveva tenuto conto dei principi sopra espressi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’artigiano, rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima procedesse ad un nuovo esame della questione.


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