Chi ha superato una malattia oncologica potrà finalmente accedere alle polizze assicurative, senza subire discriminazioni e - quindi - in condizioni di parità rispetto agli altri cittadini che non hanno avuto questo grave problema di salute. Grazie al recente provvedimento di attuazione della legge 193/2023 sul diritto all'oblio oncologico, emanato dall'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), viene compiuto un passo decisivo nel percorso della piena tutela dei diritti delle persone che hanno vinto il cancro. Infatti, le compagnie assicurative vengono, di fatto, obbligate ad adeguarsi alla norma - emanata pochi anni fa - che garantisce alle persone, guarite da un tumore, il diritto di non fornire informazioni sulla loro malattia e di non subire indagini.
Certamente si tratta di una riforma di grande rilievo sociale, definita dallo stesso Ivass "un atto di grande civiltà e senso etico". È focalizzata a rimuovere ostacoli che colpiscono milioni di cittadini e il riferimento diretto va alla cosiddetta tossicità finanziaria, ossia all'insieme delle difficoltà economiche e degli svantaggi finanziari che una persona può subire a causa di una precedente malattia oncologica, anche dopo la guarigione. Si palesa come conseguenza diretta o indiretta di discriminazioni, costi aggiuntivi o limitazioni nell'accesso a servizi essenziali.
Ora, però, per compagnie assicurative e distributori di prodotti assicurativi, la situazione è destinata a cambiare. Il diritto all'oblio oncologico è stato introdotto dalla suddetta legge, riconoscendo il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica a non essere più identificate - nei rapporti giuridici ed economici - sulla base di una malattia, ormai superata. In particolare, una volta che un ex malato di cancro ha trascorso un determinato periodo di tempo dalla fine del trattamento attivo - e in assenza di recidive o ricadute - il passato oncologico non può più essere utilizzato contro di lui, né richiesto come informazione rilevante al fine di concedere, o meno, una polizza, stabilire l'importo del premio, eventuali clausole peggiorative o esclusioni di garanzia, oppure - ancora - richiedere visite mediche, certificazioni o informazioni sanitarie non più giustificate.
Il periodo previsto dalla legge è pari a:
Certamente si tratta di una riforma di grande rilievo sociale, definita dallo stesso Ivass "un atto di grande civiltà e senso etico". È focalizzata a rimuovere ostacoli che colpiscono milioni di cittadini e il riferimento diretto va alla cosiddetta tossicità finanziaria, ossia all'insieme delle difficoltà economiche e degli svantaggi finanziari che una persona può subire a causa di una precedente malattia oncologica, anche dopo la guarigione. Si palesa come conseguenza diretta o indiretta di discriminazioni, costi aggiuntivi o limitazioni nell'accesso a servizi essenziali.
Ora, però, per compagnie assicurative e distributori di prodotti assicurativi, la situazione è destinata a cambiare. Il diritto all'oblio oncologico è stato introdotto dalla suddetta legge, riconoscendo il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica a non essere più identificate - nei rapporti giuridici ed economici - sulla base di una malattia, ormai superata. In particolare, una volta che un ex malato di cancro ha trascorso un determinato periodo di tempo dalla fine del trattamento attivo - e in assenza di recidive o ricadute - il passato oncologico non può più essere utilizzato contro di lui, né richiesto come informazione rilevante al fine di concedere, o meno, una polizza, stabilire l'importo del premio, eventuali clausole peggiorative o esclusioni di garanzia, oppure - ancora - richiedere visite mediche, certificazioni o informazioni sanitarie non più giustificate.
Il periodo previsto dalla legge è pari a:
- 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, in mancanza di recidive;
- 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento dei 21 anni di età;
- un termine più breve, se previsto per specifiche casistiche cliniche.
Ci sono poi i divieti a cui dovranno attenersi le assicurazioni, che infatti non potranno più:
- richiedere informazioni sullo stato di salute del cliente, con riferimento a patologie oncologiche pregresse, se sono maturati i requisiti per l'esercizio del diritto all'oblio;
- utilizzare informazioni già acquisite sulle patologie oncologiche pregresse per valutare il rischio dell'operazione o determinare le condizioni contrattuali, quando il diritto all'oblio è ormai esercitabile.
La tutela per il cittadino è piena, perché il divieto vale sia in fase di stipula, sia in fase di rinnovo del contratto assicurativo, e anche successivamente. Per completezza, si ricorda che restano esclusi da questa disciplina i prodotti Rc auto, per i quali il dato sanitario relativo alla malattia oncologica è considerato irrilevante.
Inoltre, Ivass ha chiesto a compagnie e intermediari assicurativi di aggiornare la documentazione precontrattuale predisposta ai sensi dei Regolamenti n. 40 e 41 del 2018. Nel dettaglio, sono aggiornamenti che riguardano i Moduli unici precontrattuali (Mup) e i Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi (Dip aggiuntivi). In essi la compagnia dovrà inserire una sezione specifica dedicata al diritto all'oblio oncologico, nella quale si chiarisce che le persone che rientrano nei termini previsti dalla legge:
Inoltre, Ivass ha chiesto a compagnie e intermediari assicurativi di aggiornare la documentazione precontrattuale predisposta ai sensi dei Regolamenti n. 40 e 41 del 2018. Nel dettaglio, sono aggiornamenti che riguardano i Moduli unici precontrattuali (Mup) e i Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi (Dip aggiuntivi). In essi la compagnia dovrà inserire una sezione specifica dedicata al diritto all'oblio oncologico, nella quale si chiarisce che le persone che rientrano nei termini previsti dalla legge:
- non sono tenute a fornire informazioni sulle pregresse patologie oncologiche;
- non possono essere sottoposte ad accertamenti o indagini sanitarie, come visite mediche, relative a tali patologie.
Non solo. Nel provvedimento Ivass c'è anche un divieto di raccolta e obbligo di cancellazione dei dati sanitari. Imprese e distributori non potranno raccogliere informazioni sulle pregresse patologie oncologiche, né potranno utilizzarle per valutare il rischio o stabilire condizioni contrattuali. Al contempo, saranno tenute a cancellare i dati sanitari, già in loro possesso, entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione di avvenuto oblio oncologico.
Per quanto riguarda, invece, le tempistiche di recepimento, le compagnie di assicurazione e i distributori dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Sul piano dei controlli, questi ultimi saranno affidati sia al Garante per la protezione dei dati personali, sia all'Ivass.
In caso di violazioni del diritto all'oblio oncologico, o di comportamenti discriminatori da parte delle assicurazioni, il cittadino potrà presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, strumento di risoluzione delle controversie pensato per garantire una tutela rapida ed efficace.
Concludendo, il provvedimento Ivass del 15 gennaio scorso è certamente un passaggio chiave per rendere effettivo, una volta per tutte, il diritto all'oblio oncologico, trasformando un principio di civiltà in regole operative concrete. La volontà, si ribadisce, è una sola: consentire a chi ha superato una malattia oncologica di accedere alle polizze assicurative alle stesse condizioni degli altri cittadini, senza discriminazioni, sospetti o penalizzazioni economiche legate a un passato clinico che non ha più importanza alcuna.
Per quanto riguarda, invece, le tempistiche di recepimento, le compagnie di assicurazione e i distributori dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Sul piano dei controlli, questi ultimi saranno affidati sia al Garante per la protezione dei dati personali, sia all'Ivass.
In caso di violazioni del diritto all'oblio oncologico, o di comportamenti discriminatori da parte delle assicurazioni, il cittadino potrà presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, strumento di risoluzione delle controversie pensato per garantire una tutela rapida ed efficace.
Concludendo, il provvedimento Ivass del 15 gennaio scorso è certamente un passaggio chiave per rendere effettivo, una volta per tutte, il diritto all'oblio oncologico, trasformando un principio di civiltà in regole operative concrete. La volontà, si ribadisce, è una sola: consentire a chi ha superato una malattia oncologica di accedere alle polizze assicurative alle stesse condizioni degli altri cittadini, senza discriminazioni, sospetti o penalizzazioni economiche legate a un passato clinico che non ha più importanza alcuna.