Il caso
Una contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle esattoriali, eccependo, tra l’altro, la nullità delle notificazioni degli atti presupposti.
In particolare, sosteneva che alcune cartelle fossero state consegnate a soggetti qualificatisi come cugino e nipote, non conviventi con lei, e contestava inoltre di non avere ricevuto le raccomandate informative previste dalla legge.
La Commissione tributaria regionale riteneva legittima l’intimazione di pagamento, anche con riferimento alla cartella oggetto di contestazione.
La contribuente proponeva, quindi, ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 139, 140 e 148 c.p.c., sul presupposto che la consegna a persone non conviventi e non addette alla ricezione degli atti non potesse perfezionare validamente la notificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 28 settembre 2026, ha rigettato il ricorso, confermando la validità delle notificazioni contestate.
In particolare, secondo la S.C., il comma 2 dell’art. 139 del c.p.c. non richiede necessariamente la convivenza tra il destinatario dell’atto e la persona di famiglia che lo riceve, dovendosi considerare sufficiente l’esistenza di un rapporto di parentela o affinità idoneo a giustificare la presunzione, superabile mediante prova contraria, che il consegnatario provvederà a recapitare l’atto al destinatario.
Nel caso esaminato, i rapporti di parentela non erano stati contestati e la frequente presenza del cugino e del nipote presso il domicilio della contribuente consentiva di escludere che si trattasse di presenze meramente occasionali.
La ricorrente, pertanto, non aveva fornito elementi sufficienti a superare la presunzione di validità delle notificazioni.
Quanto alla raccomandata informativa, la Corte ha inoltre distinto la disciplina generale dettata dall’art. 139 c.p.c. da quella applicabile alle notificazioni degli atti tributari eseguite dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte.
Per queste ultime, l’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. n. 600/1973 richiede l’invio della raccomandata informativa anche quando l’atto sia consegnato a una persona di famiglia.
Tale adempimento, una volta accertato, è sufficiente al perfezionamento della notifica, senza che sia necessario dimostrare l'effettiva ricezione della raccomandata da parte del destinatario.
Brevi note in tema di notificazione degli atti tributari
In materia di notificazione degli atti tributari, è necessario distinguere la consegna dell’atto a una persona di famiglia, disciplinata dall’art. 139, comma 2, c.p.c., dalla notificazione a mezzo del servizio postale in caso di temporanea assenza del destinatario o di impossibilità di consegna per assenza o inidoneità delle altre persone abilitate a riceverlo.
In quest’ultima ipotesi trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890, il quale dispone che la notificazione si perfeziona attraverso una procedura che prevede il deposito dell’atto e l’invio al destinatario della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
A tale riguardo la S.C. ha chiarito che la prova del perfezionamento della notificazione non può essere fornita mediante la sola dimostrazione dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa, essendo necessaria la produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento, che documenta l’esecuzione dell’adempimento prescritto dalla legge (Cass. civ., Sez. Trib., ord. 15 settembre 2023, n. 26660, in conformità al principio enunciato da Cass., Sezioni Unite, 15 aprile 2021, n. 10012).
Tale orientamento, fondato su un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina notificatoria e sui principi del diritto di difesa e della parità delle parti nel processo, mira a garantire al contribuente una ragionevole possibilità di conoscenza dell’atto a lui destinato, in coerenza con l’art. 6, comma 1, della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), che impone all’Amministrazione finanziaria di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti tributari.
La distinzione rispetto alla fattispecie esaminata nella presente pronuncia risiede, dunque, nella diversità degli adempimenti richiesti: mentre la consegna a una persona di famiglia può ritenersi valida anche in assenza di convivenza, salva prova contraria a carico del destinatario, nella notificazione postale, in caso di mancata consegna diretta, la prova dell’invio della CAD non è sufficiente, occorrendo anche il relativo avviso di ricevimento.
Precedenti giurisprudenziali sul tema:
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23/07/2026, n. 23955
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 14/09/2026, n. 25299
“Quando la cartella è consegnata a persona diversa dal destinatario (es. familiare convivente), trova applicazione l'art. 60, comma 1, lett. b-bis, D.P.R. n. 600/1973, che impone al messo l'invio al contribuente di una raccomandata informativa "semplice" dell'avvenuta notificazione. In tale ipotesi, la notificazione si perfeziona con la prova dell'invio della raccomandata informativa, non essendo richiesta la dimostrazione della sua ricezione, in quanto il legislatore fa affidamento sulla ragionevole probabilità che l'atto sia portato a conoscenza del destinatario per il tramite del consegnatario”.
Una contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle esattoriali, eccependo, tra l’altro, la nullità delle notificazioni degli atti presupposti.
In particolare, sosteneva che alcune cartelle fossero state consegnate a soggetti qualificatisi come cugino e nipote, non conviventi con lei, e contestava inoltre di non avere ricevuto le raccomandate informative previste dalla legge.
La Commissione tributaria regionale riteneva legittima l’intimazione di pagamento, anche con riferimento alla cartella oggetto di contestazione.
La contribuente proponeva, quindi, ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 139, 140 e 148 c.p.c., sul presupposto che la consegna a persone non conviventi e non addette alla ricezione degli atti non potesse perfezionare validamente la notificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 28 settembre 2026, ha rigettato il ricorso, confermando la validità delle notificazioni contestate.
In particolare, secondo la S.C., il comma 2 dell’art. 139 del c.p.c. non richiede necessariamente la convivenza tra il destinatario dell’atto e la persona di famiglia che lo riceve, dovendosi considerare sufficiente l’esistenza di un rapporto di parentela o affinità idoneo a giustificare la presunzione, superabile mediante prova contraria, che il consegnatario provvederà a recapitare l’atto al destinatario.
Nel caso esaminato, i rapporti di parentela non erano stati contestati e la frequente presenza del cugino e del nipote presso il domicilio della contribuente consentiva di escludere che si trattasse di presenze meramente occasionali.
La ricorrente, pertanto, non aveva fornito elementi sufficienti a superare la presunzione di validità delle notificazioni.
Quanto alla raccomandata informativa, la Corte ha inoltre distinto la disciplina generale dettata dall’art. 139 c.p.c. da quella applicabile alle notificazioni degli atti tributari eseguite dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte.
Per queste ultime, l’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. n. 600/1973 richiede l’invio della raccomandata informativa anche quando l’atto sia consegnato a una persona di famiglia.
Tale adempimento, una volta accertato, è sufficiente al perfezionamento della notifica, senza che sia necessario dimostrare l'effettiva ricezione della raccomandata da parte del destinatario.
Brevi note in tema di notificazione degli atti tributari
In materia di notificazione degli atti tributari, è necessario distinguere la consegna dell’atto a una persona di famiglia, disciplinata dall’art. 139, comma 2, c.p.c., dalla notificazione a mezzo del servizio postale in caso di temporanea assenza del destinatario o di impossibilità di consegna per assenza o inidoneità delle altre persone abilitate a riceverlo.
In quest’ultima ipotesi trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890, il quale dispone che la notificazione si perfeziona attraverso una procedura che prevede il deposito dell’atto e l’invio al destinatario della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
A tale riguardo la S.C. ha chiarito che la prova del perfezionamento della notificazione non può essere fornita mediante la sola dimostrazione dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa, essendo necessaria la produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento, che documenta l’esecuzione dell’adempimento prescritto dalla legge (Cass. civ., Sez. Trib., ord. 15 settembre 2023, n. 26660, in conformità al principio enunciato da Cass., Sezioni Unite, 15 aprile 2021, n. 10012).
Tale orientamento, fondato su un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina notificatoria e sui principi del diritto di difesa e della parità delle parti nel processo, mira a garantire al contribuente una ragionevole possibilità di conoscenza dell’atto a lui destinato, in coerenza con l’art. 6, comma 1, della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), che impone all’Amministrazione finanziaria di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti tributari.
La distinzione rispetto alla fattispecie esaminata nella presente pronuncia risiede, dunque, nella diversità degli adempimenti richiesti: mentre la consegna a una persona di famiglia può ritenersi valida anche in assenza di convivenza, salva prova contraria a carico del destinatario, nella notificazione postale, in caso di mancata consegna diretta, la prova dell’invio della CAD non è sufficiente, occorrendo anche il relativo avviso di ricevimento.
Precedenti giurisprudenziali sul tema:
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23/07/2026, n. 23955
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 14/09/2026, n. 25299
“Quando la cartella è consegnata a persona diversa dal destinatario (es. familiare convivente), trova applicazione l'art. 60, comma 1, lett. b-bis, D.P.R. n. 600/1973, che impone al messo l'invio al contribuente di una raccomandata informativa "semplice" dell'avvenuta notificazione. In tale ipotesi, la notificazione si perfeziona con la prova dell'invio della raccomandata informativa, non essendo richiesta la dimostrazione della sua ricezione, in quanto il legislatore fa affidamento sulla ragionevole probabilità che l'atto sia portato a conoscenza del destinatario per il tramite del consegnatario”.