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Niente risarcimento per il condomino che cade dal pianerottolo per disattenzione

Niente risarcimento per il condomino che cade dal pianerottolo per disattenzione
Cosa succede se cadiamo nel pianerottolo del condominio in cui abitiamo e riportiamo delle lesioni?
In particolare, vi sono delle ipotesi in cui possiamo far valere le nostre pretese risarcitorie nei confronti del condominio?

Proprio su questa questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18496 del 2 agosto 2013, la quale ha fornito alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Corte, una condomina aveva agito in giudizio nei confronti del condominio, a seguito delle lesioni riportate in occasione della caduta accidentale “sul pavimento avvallato del pianerottolo dello stabile”.

Il condominio si opponeva alla domanda risarcitoria, rilevando come nessuna responsabilità fosse da ricondursi al medesimo, e le sue difese venivano accolte sia in primo che in secondo grado: infatti, sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda risarcitoria proposta dalla condomina.

Giunti al terzo grado di giudizio, tuttavia, la Corte di Cassazione ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, confermando l’infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla condomina in questione.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, nel caso di specie, trova applicazione la norma di cui all’art. 2051 c.c., in tema di “responsabilità oggettiva” del condominio per “cosa in custodia”.
In base a tale disposizione, si deve ritenere responsabile il soggetto che abbia un potere di vigilanza e controllo su una determinata cosa, laddove dalla stessa derivino dei danni a terzi, salvo che egli riesca a provare che non vi è alcun “nesso di causalità” tra la cosa e l’evento dannoso, il quale si sarebbe verificato solo per un “caso fortuito” (compreso il fatto stesso del danneggiato, che col suo comportamento disattento o negligente può aver causato il danno stesso).

Ebbene, la Cassazione, in primo luogo, ricorda appunto come “la speciale responsabilità per cosa in custodia ha natura oggettiva, prescinde dalla valutazione del comportamento del custode e presuppone che esista un diretto rapporto causale tra la cosa (in sé o nel suo connaturato dinamismo) ed il danno lamentato. Essa, dunque, richiede che il danneggiato provi il menzionato nesso eziologico, mentre, una volta offerta efficacemente tale prova, spetta al custode, che voglia liberarsene, dimostrare che l'evento s'è verificato per caso fortuito (eventualità tra cui è da ricomprendere anche il comportamento dello stesso danneggiato)”.

Nel caso di specie, in particolare, secondo la Corte, il giudice di primo e secondo grado “attraverso un'indagine che ha riguardato tutti gli elementi emersi nell'istruttoria, ha escluso che il fatto in questione (la rovinosa caduta della signora M.) fosse dipeso dalla "cosa" tenuta in custodia dal condominio; spiegando, in particolare, che quello denunziato (il menzionato "avvallamento" del solaio del pianerottolo) consisteva in un difetto di complanarità, della misura al massimo di mm. 4, senza formazione di alcuno scalino nella pavimentazione; difetto inidoneo a provocare "alcuno scivolamento od inciampo", nella considerazione, peraltro, che non fosse possibile neppure escludere che la caduta sia avvenuta per un'improvvisa perdita di equilibrio della stessa vittima e non per lo scivolamento del suo bastone nell'avvallamento menzionato”.

Quindi, secondo l’argomentazione svolta dalla Cassazione, se è vero che sussiste la responsabilità oggettiva del condominio per “cosa in custodia” del pianerottolo, che costituisce bene comune, è pur vero che, in concreto, non sussisteva la responsabilità oggettiva del condominio, il quanto si doveva ritenere che l’evento dannoso fosse avvenuto per un semplice “caso fortuito”, di cui in condominio stesso aveva fornito la prova.

Infatti, dall’istruttoria effettuata, era emerso come l’avvallamento che, secondo la condomina, avrebbe portato alla formazione di un vero e proprio “scalino”, il quale l’avrebbe fatta inciampare, in realtà, era di appena pochi millimetri, con la conseguenza che lo stesso non poteva considerarsi in alcun modo idoneo a provocare la caduta della condomina stessa.



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