Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Mobbing, molestie o altro: quando è davvero mobbing?

Lavoro - -
Mobbing, molestie o altro: quando è davvero mobbing?
Per configurasi il "mobbing" le condotte illecite devono essere legate tra di loro da un intento persecutorio nei confronti del lavoratore.

Il mobbing sul lavoro consiste in una serie di comportamenti violenti perpetrati da superiori e/o colleghi nei confronti di un dipendente, nel corso del tempo, che danneggiano la dignità del dipendente e la sua salute psicofisica, volti principalmente ad indurre la vittima a lasciare il lavoro piuttosto che essere licenziata.

Tanto premesso, ci si chiede quali comportamenti possono concretamente configurare il mobbing?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 11 luglio 2022, n. 21865 ha affrontato questa tematica.

Nella pronuncia sopra citata, i giudici, nel solco della costante giurisprudenza, hanno dichiarato che non è sufficiente che sia configurabile un'ipotesi di mobbing per la semplice esistenza di una decodificazione o di una pluralità di comportamenti illegittimi del datore di lavoro. È necessario a tal fine che il lavoratore alleghi e dimostri con elementi ulteriori e concreti che la condotta del datore di lavoro è frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione.
Il mobbing sul lavoro richiede, inoltre, la prova di diversi atti oggettivi di abuso e di una pluralità di tali atti, oltre all'intenzione del datore di lavoro di danneggiare i dipendenti.

Oltre a ciò, nel caso in cui un lavoratore chieda il risarcimento dei danni subiti alla propria integrità psicofisica a seguito di un comportamento paritario da parte del datore di lavoro, dei colleghi e degli altri componenti dell'ambiente di lavoro, il giudice valuterà se tale comportamento possa essere considerato molesto e mortificante per il lavoratore e se sia causalmente riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro che potrà essere chiamato a rispondere nei limiti dei danni a lui specificamente imputabili.

La sentenza prende avvio dal ricorso presso la Corte di Cassazione di un medico che riteneva di essere stato professionalmente dequalificato e di aver subito condotte mobilizzanti da parte del personale dell’azienda ospedaliera e del suo superiore, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.
Il Tribunale e la Corte d'appello, tuttavia, hanno respinto la richiesta di risarcimento del medico. La Corte d'appello ha sottolineato che le prove del medico erano insufficienti perché basate su eventi episodici privi di intento vessatorio e legati a normali problemi di lavoro. Insufficienti erano anche le prove prodotte ai fini della richiesta di risarcimento.

La Corte di Cassazione ha sostenuto la posizione della Corte d’appello, respingendo il motivo di censura.


Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.