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Menzogne del debitore pignorato: quale reato?

Menzogne del debitore pignorato: quale reato?
Il debitore che, nel corso del pignoramento, mente sull'esistenza dei beni pignorabili commette reato.
Accade frequentemente che, nel corso delle procedure volte al recupero dei crediti, i debitori sottoposti a pignoramento rendano false dichiarazioni sulla propria qualifica nonché sulla titolarità dei beni, al fine di “salvare” quanto più possibile dall’espropriazione. Alla luce di questo non raro fenomeno, occorre dunque chiedersi quale rilievo penale abbia una condotta di questo tipo.

Al riguardo, infatti, potrebbero avanzarsi diverse ipotesi:
  1. reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), che ricorre quando un soggetto dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona;
  2. reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), che ricorre quando un soggetto, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti (co. 1) oppure – limitatamente a quanto qui rileva – quando il debitore, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione (co. 8).
Ebbene, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 45914 del 14 dicembre 2021, ha affrontato proprio il tema dei profili di responsabilità penale connessi alla falsità delle dichiarazioni del debitore esecutato rese nel corso del pignoramento. Nella citata pronuncia, segnatamente, la Corte - premesso che sussiste concorso apparente di norme tra il reato di falsità ideologica in atto pubblico e quello di cui all’art. 388 co. 8 c.p. - ha ricondotto la fattispecie in esame all’art. 388 c.p.

Alle indicazioni che fornisce il debitore, infatti, non è riconosciuta alcuna efficacia probatoria, sicchè eventuali dichiarazioni mendaci non possono integrare il delitto di falsa attestazione al p.u.
Deve infatti considerarsi che il verbale che il pubblico ufficiale redige durante l’accesso ai luoghi non attesta la veridicità delle dichiarazioni del debitore: nel provvedimento in esame si legge che “l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva e che “è del tutto evidente, allora, che il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario non è destinato a provare la verità sulla appartenenza dei beni da pignorare né tantomeno sulle dichiarazione del debitore sul proprio ruolo nella società”.

Ciò posto, la Corte ha precisato altresì che ai fini dell’integrazione del reato di sottrazione all’ordine del giudice è necessario che la falsità riguardi l’esistenza dei beni pignorabili. Qualora, invece, sia accertata una falsità che riguarda dati diversi (come, ad esempio, il ruolo del debitore nell’azienda), non sussiste nemmeno tale profilo di responsabilità penale.


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