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Marito violento: può ottenere comunque l’affidamento in caso di separazione?

Famiglia - -
Marito violento: può ottenere comunque l’affidamento in caso di separazione?
Sull’affidamento dei figli ad uno dei genitori va tenuto distinto il comportamento adottato nei confronti dell’ex coniuge da quello mostrato con loro.
Con l’intervento di una sentenza di separazione si ritiene di fondamentale importanza il pieno rispetto del cosiddetto “diritto alla bigenitorialità”, che consente ai figli il mantenimento di rapporti affettivi solidi, costanti e duraturi con entrambi i genitori.

Il principio giurisprudenziale assume particolare rilievo nel caso in cui la separazione fra i due non si sia svolta pacificamente, con comportamenti gravi e violenti in costanza del vincolo matrimoniale.

La pronuncia n. 5634/23 del 23.02.2023 è stata orientata dalla doppia esigenza di garantire al genitore il mantenimento del proprio ruolo dinanzi al figlio e quella di quest’ultimo ad essere sereno e stabile da un punto di vista emotivo e psichico.

E' utile ricordare che, una volta presentata l’istanza di affidamento, si prevede l'ascolto del bambino che abbia raggiunto i 14 anni d’età, il quale si ritiene perfettamente capace di esprimere il proprio consenso.

Nell’ipotesi in cui il figlio abbia un’età inferiore ai 14 anni, il consenso è richiesto sia alla madre che al padre che, pertanto, hanno anche possibilità di opporsi presentando delle valide motivazioni.

In caso di opposizione da parte di uno dei due, la decisione sull’affidamento del figlio è rimessa al giudice che dovrà effettuare un bilanciamento tra il diritto di chi vuole riconoscere il figlio e l’interesse del minore a non subire una compromissione della propria salute mentale e fisica.

I rapporti che sono intercorsi tra i genitori durante la relazione non dovrebbero incidere sulla decisione, salvo i comportamenti posti in essere non siano talmente gravi da rendere impossibile l’accoglimento della richiesta.

Il giudice, secondo quanto precisato dalla Cassazione, è chiamato a valutare l’ipotetico pregiudizio che potrebbe essere arrecato al minore con l’acquisto dello status genitoriale rispetto ai sentimenti derivanti dalla mancanza o non conoscenza del genitore; da un lato il diritto soggettivo proprio dei genitori, dall’altro l’interesse del minore a che il suo sviluppo psicofisico non venga compromesso in alcun modo.

Il padre che ha usato violenza nei confronti della madre, quindi, ben potrebbe essere autorizzato ad avere l'affido del figlio ugualmente, se, a seguito della valutazione del giudice, viene ritenuto capace di ricoprire il ruolo di genitore ed esercitare la rispondente responsabilità.

Lo stesso vale nell’ipotesi in cui il padre non abbia chiesto l’affidamento o il diritto di visita del figlio minore, ma il suo riconoscimento. L’unica situazione che potrebbe ostare all’accoglimento di questa richiesta è l’estrema gravità delle gesta compiute, che devono essere tali da non garantire la tutela dell’interesse del minore se venisse accordata.

In conclusione, l’orientamento attuale della giurisprudenza propone una netta separazione tra il comportamento adottato dall’uomo in qualità di marito e quello posto in essere in qualità di genitore, imponendo al giudice di valutare attentamente la sola idoneità del secondo nell’interesse del figlio minore.

La regola generale dell’affidamento condiviso dei figli viene meno se, a seguito di opportuni rilievi, risulti evidente che il rapporto con uno di loro sia controproducente per il bambino e, anzi, metta a repentaglio una crescita psico-fisica quanto più serena possibile. Si prevede, così, la pronuncia dell’affidamento esclusivo a beneficio del genitore che risulti più idoneo a tenere con sé i figli.


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