Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

La madre non può trasferirsi assieme al figlio in un'altra città senza il previo consenso del padre

Famiglia - -
La madre non può trasferirsi assieme al figlio in un'altra città senza il previo consenso del padre
È di poco più di un mese fa una sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che si è pronunciata in tema di affidamento dei figli minori e di determinazione della loro residenza abituale.
La questione relativa all'affidamento e alla residenza dei figli è, come ovvio, uno dei punti più delicati di ogni accordo di separazione o divorzio.

La scelta deve essere effettuata di comune accordo tra i coniugi, dal momento che è escluso che uno solo dei genitori possa, senza l'accordo dell'altro, spostare la residenza del figlio, in quanto si tratta di una decisione che ha notevoli conseguenze nella vita del figlio, che ha diritto ad avere una certa continuità nel rapporto con entrambi i propri genitori (l'eccessiva distanza potrebbe impedirlo).

Nel caso esaminato dal Tribunale di Vibo Valentia, la madre del minore in questione aveva deciso autonomamente, senza consultarsi con l'ex compagno e senza prima ottenere un provvedimento del giudice, di trasferirsi in un'altra città, portando con sè il figlio che, in base agli accordi assunti in sede di separazione, viveva con lei.

In particolare, a seguito di questa decisione, il padre del minore si era rivolto al tribunale, proprio allo scopo di ottenere la modifica dell'accordo di separazione, nella parte in cui prevedeva il collocamento prevalente del figlio presso la madre.
Ebbene, il Tribunale ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta del padre, modificando il precedente provvedimento in merito alla residenza del figlio e stabilendo che il medesimo andasse a risiedere dal padre.

Il giudice ha giustificato questa sua decisione facendo riferimento ad una precisa norma di legge, l'art. 709 ter del c.p.c., che prevede la possibilità di ottenere la modifica del provvedimento che disciplina il mantenimento del figlio, quando il genitore, con il proprio comportamento, causi un pregiudizio al minore, ostacolando la regolarità esecuzione degli accordi in materia di mantenimento.

Nello specifico, infatti, questo articolo del codice civile stabilisce che "in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore do ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamenti, può modificare i provvedimenti in vigore": il giudice, quindi, potrà dare un semplice avvertimento al genitore oppure potrà riconoscere il diritto al risarcimento del danno a carico di uno dei genitori nei confronti del figlio o nei confronti dell'altro genitore o potrà anche condannare il genitore al pagamento di una vera e propria sanzione pecuniaria, che va da un minimo di Euro 75 ad un massimo di Euro 5.000.

Va, in ogni caso, precisato, che la modifica dei provvedimenti in questione è possibile solo quando si verifichino dei "fatti nuovi" che, nel caso in esame,erano rappresentati dalla decisione unilaterale della madre di trasferirsi e allontanare, in questo modo, il figlio dal proprio padre.

Va osservato, poi, che in alcuni casi, la madre aveva anche rifiutato la richiesta del padre di vedere i figli, sulla base di presunte e non veritiere malattie dei figli stessi.

Il tribunale ha anche precisato come la revoca del provvedimento si rendeva necessaria anche in virtù delle novità legislative introdotte con la legge 219 del 2012, con cui il legislatore ha espressamente previsto che le decisioni relative alla residenza abituale del figlio devono essere prese da entrambi i genitori "di comune accordo", in quanto non vi sono dubbi "che la residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce uno degli "affari essenziali" per la vita del fanciullo.

Di conseguenza, se i genitori non riescono ad accordarsi, non potrà decidere, semplicemente, solo uno dei due, ma sarà necessario richiedere l'intervento del giudice, che deciderà nel modo che ritiene più opportuno e utile, tenendo in considerazione esclusivamente il prevalente interesse del figlio.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.