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Licenziamenti economici: la parziale incostituzionalità dell’art. 18

Lavoro - -
Licenziamenti economici: la parziale incostituzionalità dell’art. 18
Non è necessario, per la tutela del lavoratore illegittimamente licenziato, che sia manifesta l’insussistenza del giustificato motivo.
Lo Statuto dei lavoratori prevede, all’art. 18 co. 4 Statuto dei Lavoratori come modificato dalla Legge c.d. Fornero, una particolare tutela per il lavoratore licenziato illegittimamente in quanto non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro (per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione): in tali casi, infatti, il giudice può
  • annullare il licenziamento;
  • condannare il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro;
  • condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria.
Il legislatore, inoltre, dispone – al comma 7, secondo periodo - che queste tutele si applichino altresì nell'ipotesi in cui il giudice “accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.

La previsione da ultimo citata, tuttavia, è stata di recente colpita da una declaratoria di parziale illegittimità da parte della Consulta. La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 125 del 19 maggio 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 limitatamente alla parola «manifesta».

La Corte, nello specifico, ha ritenuto il requisito della manifesta insussistenza indeterminato e, come tale, foriero di incertezze applicative, con conseguenti disparità di trattamento. Del resto, la sussistenza o la non sussistenza di un fatto – precisano i Giudici delle Leggi - è una “nozione difficile da graduare, perché evoca un’alternativa netta, che l’accertamento del giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi”.

In secondo luogo, la Consulta ha ritenuto che quello della la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento è un criterio che provoca un aggravio irragionevole e sproporzionato” sull’andamento del processo, in quanto le parti, e con esse il giudice, si devono impegnare “nell’ulteriore verifica della più o meno marcata graduazione dell’eventuale insussistenza”.

Per tali ragioni, dunque, d’ora in avanti, ai fini della tutela dell'articolo 18, il giudice non sarà più tenuto ad accertare che l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento economico sia "manifesta".


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