Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Legittimo detenere un'arma per fini di difesa personale

Legittimo detenere un'arma per fini di difesa personale
In taluni casi è consentito detenere un'arma - regolarmente autorizzata - anche al fine di difendere i propri beni all'interno di un luogo ove venga esercitata un'attività imprenditoriale.
Un soggetto può usare un’arma che detiene legittimamente per difendersi?

Il TAR Liguria, con la sentenza n. 256 del 08 marzo 2017, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso specifico, un soggetto si era rivolto al TAR, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con cui il Prefetto aveva rigettato la sua domanda di rinnovo dell’autorizzazione a porto della pistola, per fini di difesa personale.

Il soggetto osservava, in particolare, di essere un imprenditore e di trovarsi spesso nella necessità di trasportare denaro contante, ricevuto quale pagamento da parte dei propri clienti.

Il medesimo evidenziava, inoltre, di aver avuto il porto d’armi fin dal 1975 e che lo stesso era sempre stato rinnovato.

Il TAR riteneva, in effetti, di dover aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Secondo il TAR, infatti, “ai sensi dell’art. 42 del R.D. 18.6.1931, n. 773, il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura”.

Pertanto, secondo il TAR, “se è vero che la licenza di portare rivoltelle costituisce una deroga al generale divieto di portare armi, e che la facoltà di rilasciarla è oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale, è altrettanto vero che, in presenza di un’autorizzazione di polizia risalente nel tempo ed oggetto di plurimi rinnovi, l' amministrazione, in sede di diniego, deve darsi carico di dimostrare il venir meno delle condizioni iniziali, che avevano formato oggetto di positiva valutazione in punto di "dimostrato bisogno", ed il sopravvenire di nuove ragioni giustificative del diniego”.

In sostanza, se un soggetto ha sempre ottenuto il porto d’armi, il Questore deve adeguatamente motivare la propria decisione di improvvisamente non concedere più il rinnovo, dimostrando che sono venute meno le condizioni che avevano giustificato, negli anni precedenti, il rinnovo stesso.

Nel caso di specie, invece, il Questore si era limitato “a rilevare che il ricorrente potrebbe avvalersi dei servizi offerti dal sistema bancario per evitare il trasporto di elevate somme di denaro, e che non ha subito minacce, aggressioni e reati di altro genere contro la persona”.

Ebbene, secondo il TAR, poiché queste motivazioni erano “riferibili anche al passato” e “non erano mai state ritenute sufficienti a negare la sussistenza del dimostrato bisogno ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola” e poiché il ricorrente aveva dimostrato “di avere nel recente passato denunciato svariati furti di gasolio presso il piazzale della propria ditta”, il diniego del rinnovo del porto d’armi doveva considerarsi illegittimo.

Osservava il TAR, in proposito, “l’ordinamento considera scriminante - e dunque consentito - l’uso di un'arma legittimamente detenuta anche al fine di difendere i propri beni all'interno di un luogo ove venga esercitata un'attività imprenditoriale, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione” (art. 52 commi 2 e 3 c.p., aggiunti dall'art. 1 della 13 febbraio 2006, n. 59).

Alla luce di tali considerazioni, il TAR accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente, annullando il provvedimento impugnato.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.