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Gara d'appalto: esclusa la società che non indica le condanne penali riportate dal proprio legale rappresentante

Gara d'appalto: esclusa la società che non indica le condanne penali riportate dal proprio legale rappresentante
L'omessa dichiarazione da parte di una società partecipante ad una gara d'appalto delle condanne penali eventualmente riportate ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara.
Cosa succede se una società che partecipa ad una gara d’appalto pubblico non indica alla stazione appaltante che il proprio legale rappresentante ha subito una condanna penale?

Il TAR Campania, con la sentenza n. 1076 del 19 febbraio 2018, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso sottoposto all’esame del TAR, una società era stata esclusa da una gara d’appalto (indetta per l’affidamento dei lavori di sistemazione di un campo da calcio), in quanto la stessa non aveva indicato che il proprio legale rappresentante aveva “riportato una sentenza definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 590, commi 2 e 3, del c.p. (lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)”, circostanza “potenzialmente rilevante in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. art. 80 del codice dei contr. pubblici, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016”.

Il TAR riteneva di dover confermare il provvedimento di esclusione, rigettando il ricorso proposto dalla società interessata, in quanto infondato.

Osservava il TAR, infatti, che la “dichiarazione reticente circa la sussistenza di un precedente penale” aveva, di fatto, impedito alla stazione appaltante di “esprimere ogni necessaria considerazione sull’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte della ricorrente”, con la conseguenza che la stessa aveva, del tutto correttamente, deciso di escludere la società in questione dalla procedura di gara.

Precisava il TAR, peraltro, che la decisione dell’appaltante non era stata legata “alla mera esistenza del cennato precedente penale, ma al fatto che lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato al fine di consentire all’amministrazione di verificare la gravità dei fatti e valutare in maniera consapevole l'ammissione della concorrente, avendo un quadro completo e trasparente della situazione”.

Evidenziava il giudice amministrativo, in proposito, che, nell’ambito delle procedure di gara, “la completezza delle dichiarazioni rappresenta già di per sé un valore da perseguire poiché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla selezione”.

L’omessa dichiarazione, da parte della società concorrente, delle condanne penali eventualmente riportate, dunque, secondo il TAR, “ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità”.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR Campania rigettava il ricorso proposto dalla società esclusa, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara.


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