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Furto di energia elettrica: può applicarsi la scriminante dello stato di necessità?

Furto di energia elettrica: può applicarsi la scriminante dello stato di necessità?
Secondo la Cassazione, le difficoltà economiche del soggetto che si allaccia abusivamente alla rete elettrica pubblica non escludono la sua responsabilità penale.
Con la sentenza n. 994 del 12 gennaio 2018, la Corte di Cassazione penale è tornata sul tema del “furto di energia elettrica” (art. 624 c.p.).

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto, che era stato accusato di aver commesso tale reato, per essersi “allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, onde garantirsi l'erogazione di energia elettrica presso l'appartamento ove dimorava”.

L’imputato era stato condannato sia in primo che in secondo grado, con la conseguenza che il medesimo aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della pronuncia sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, i giudici dei precedenti gradi di giudizio avrebbero violato l’art. 54 c.p., dal momento che egli aveva “immediatamente addotto ai Carabinieri ed al personale dell'ENEL (non negando le proprie responsabilità ed anzi collaborando fattivamente con gli inquirenti) di avere agito per stato di necessità, a causa delle gravi condizioni di difficoltà economica derivanti dal suo stato di disoccupato e padre di numerosi figli”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dall’imputato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, evidenziato che “una situazione di difficoltà economica non può essere invocata ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen.”, in quanto, in caso di indigenza, “è pur sempre possibile vedersi garantiti i bisogni primari da parte degli enti preposti all'assistenza sociale, e nella fattispecie concreta l'imputato non aveva neppure allegato di essersi inutilmente rivolto ai detti istituti”.

In sostanza, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva giustamente condannato l’imputato, dal momento che il disagio economico di un soggetto non può giustificare la commissione di un reato e che sussistono degli appositi Enti ai quali è possibile rivolgersi per avere sostegno (ai quali il ricorrente non aveva nemmeno tentato di rivolgersi).

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato, confermando integralmente la sentenza impugnata.


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