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Evasione fiscale, non commetti reato se affidi la dichiarazione al commercialista e lui non la presenta: nuova sentenza

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Evasione fiscale, non commetti reato se affidi la dichiarazione al commercialista e lui non la presenta: nuova sentenza
Per la Cassazione l’imputabilità viene meno in assenza del dolo specifico
La Corte di Cassazione penale, terza sezione, sentenza 15 febbraio 202 n. 6820, ha annullato la condanna di un imprenditore per il delitto di omessa dichiarazione, in quanto non era stato dimostrato in primo grado che vi era un accordo preordinato fra imprenditore e commercialista volto all’evasione fiscale.

Ma cosa dice la legge?
Secondo il testo del d. lgs. 74 del 2000, art. 5, comma 1 è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad Euro cinquantamila.

Come è qualificato questo tipo di reato?
Sul punto l'indirizzo espresso da consolidata giurisprudenza di legittimità colloca l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi esclusivamente sul contribuente, anche tramite il legale rappresentante nelle persone giuridiche che è chiamato a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.p.r. 322/1998. Ne deriva che l'affidamento ad un professionista delle incombenze fiscali non vale ad esonerare da responsabilità l'interessato. Invero, la delega ad un commercialista non è una circostanza che giustifica la violazione dell'obbligo dichiarativo o che fonda l'inconsapevolezza dell'inutile scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale da parte del contribuente.
Ciò si ricollega al fatto che la fattispecie incriminatrice di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 è un reato omissivo proprio: il che sta ad intendere che gli obblighi fiscali hanno natura strettamente personale e non ammettono sostituti, poiché assolvono alla finalità di colpire i redditi tassabili.

Pertanto il coinvolgimento di professionisti per la materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire in capo a questi l'obbligo dichiarativo di cui continua a rispondere penalmente il contribuente. Diversamente opinando, si finirebbe per trasformare surrettiziamente l'obbligo originariamente previsto per il delegante in una mera attività di controllo sull'operato del delegato. Anche in caso di delega, l'adempimento formale continua a far carico al contribuente e non al commercialista con la conseguenza per cui è onere del primo essere a conoscenza delle relative scadenze, potendo peraltro giovarsi ai fini penali dell'ulteriore termine di 90 gg dopo la scadenza del termine tributario per la presentazione della dichiarazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 7, d.p.r. 322/1998 e 5, comma 2, d.lgs. 74/2000.

Nella fattispecie in esame i giudici hanno evidenziato che la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi e sintomatici della consapevole preordinazione dell'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista delegato, il dolo specifico del contribuente può desumersi tra l'altro dal comportamento successivo al mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, sintomatico di una volontà preordinata all'omissione dichiarativa.
Così è stata accolta la tesi difensiva del manager ricorrente che si è limitato per il tramite del suo legale rappresentante a riproporre gli stessi motivi di doglianza (insussistenza del dolo specifico) esaminati e ritenuti infondati dalla Corte d'Appello.


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