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Espulsione dello straniero: la pericolosità sociale va valutata anche in base alla sua personalità

Espulsione dello straniero: la pericolosità sociale va valutata anche in base alla sua personalità
Nel valutare la pericolosità sociale dello straniero, il giudice non può limitarsi alla valutazione dei precedenti penali.
La vicenda riguardava un cittadino serbo nei confronti del quale il prefetto di Latina aveva emesso un decreto di espulsione dal territorio dello Stato italiano. Il soggetto aveva presentato opposizione presso il giudice di pace, il quale, tuttavia, l'aveva rigettata ritenendola infondata, in quanto al ricorrente era stato negato il permesso di soggiorno e sussistevano i presupposti di pericolosità sociale di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull’immigrazione), idonei a far procedere all'espulsione dello straniero dal territorio nazionale.
Avverso tale provvedimento, l’uomo aveva proposto ricorso in Cassazione, lamentando il vizio di omesso esame di fatti decisivi, in quanto egli intratteneva dei rapporti familiari con altri soggetti residenti in Italia e, soprattutto, in capo ad esso non sussistevano motivi di pericolosità sociale idonei a consentire la sua espulsione all’estero.
La Suprema Corte si è espressa con l’ordinanza n. 7620/2020, con la quale ha cassato il provvedimento del Giudice di pace, affermando che quest’ultimo aveva errato nel valutare la pericolosità sociale del ricorrente.
La Cassazione ha avuto modo di confermare, anche in questo caso, quanto era già stato affermato dalla precedente giurisprudenza in tema di presupposti per l’espulsione dello straniero (Cfr. Cass. Civ, Sez. I, ordinanza n. 20692/2019).
Secondo la Suprema Corte, il Giudice di pace, quando verifica l’appartenenza del soggetto straniero ad una delle categorie di persone pericolose previste ai sensi dell’art. 13 del T.U. sull’immigrazione, non può solamente limitarsi a valutare la sussistenza o meno di precedenti penali, ma deve altresì compiere un accertamento oggettivo in merito a tutti gli elementi che possono essere idonei a giustificare sospetti e presunzioni nei suoi confronti, andando ad analizzare la complessiva personalità della persona, la quale deve desumersi anche “dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale”.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato, con rinvio, il provvedimento del Giudice di pace di Latina, perché quest’ultimo provveda ad una nuova valutazione dei fatti.


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