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Esercizio dell'attivitą venatoria: le precisazioni della Corte di Cassazione

Esercizio dell'attivitą venatoria: le precisazioni della Corte di Cassazione
Secondo la Cassazione costituisce "attività venatoria" anche il vagare o il soffermarsi in un'area di caccia con il fucile scarico e riposto nel fodero.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26348 del 7 novembre 2017 ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di esercizio dell’attività venatoria (caccia).

Nel caso esaminato dalla Cassazione,la Provincia di Roma aveva irrogato ad un soggetto una sanzione a seguito dell’accertata violazione dell’art. 31 della legge n. 157 del 1992 (legge sulla tutela della fauna e sulla regolamentazione dell’attività venatoria), in quanto questi avrebbe esercitato l’attività venatoria “senza aver proceduto alla preventiva annotazione della giornata di caccia sull'apposito tesserino”.

Il soggetto in questione aveva deciso di impugnare tale sanzione, evidenziando al Tribunale di Roma di “non aver provveduto a tale annotazione in quanto all'arrivo degli accertatori egli non stava procedendo ad alcuna attività venatoria, essendo nei pressi della propria autovettura con il fucile scarico e riposto dentro al fodero”.

Il Tribunale di Roma aveva accolto l’opposizione proposta dal cacciatore ma la sentenza era stata ribaltata dalla Corte d’appello, la quale riteneva che “la circostanza pacifica in base alla quale egli, nel frangente, si aggirava all'interno di un'area di caccia con il fucile in mano, costituiva esercizio venatorio nel senso descritto dalla L. n. 157 del 1992, art. 12, comma 3”.

Evidenziava la Cassazione, infatti, che, ai sensi di tale disposizione, “è considerato esercizio venatorio il vagare o soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il cacciatore decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al cacciatore, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Evidenziava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, ritenuto che il “vagare o soffermarsi” con i mezzi destinati all’esercizio della caccia configurasse “esercizio di attività venatoria nel senso considerato dalla disposizione violata”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal cacciatore, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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