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Il dirigente comunale può ordinare la rimozione dei rifiuti?

Il dirigente comunale può ordinare la rimozione dei rifiuti?
Solo il Sindaco ha il potere di ordinare la rimozione dei rifiuti presenti sul territorio comunale.

Il dirigente comunale può ordinare la rimozione dei rifiuti dal territorio comunale?

Stando a quanto affermato dal TAR Campania, con la sentenza n. 5256 del 27 gennaio 2018, sembrerebbe proprio di no, in quanto la legge riserva tale potere solo ed esclusivamente al sindaco.

Il caso sottoposto all’esame del TAR ha visto come protagonista una società, che aveva agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza, sottoscritta da un dirigente comunale, con cui le era stato ordinato di provvedere alla rimozione dei rifiuti presenti su un’area di proprietà.

Il TAR riteneva, in effetti, di dover accogliere il ricorso proposto dalla società, in quanto fondato.

Osservava il TAR, infatti, che il Comune aveva emesso l’ordinanza impugnata in virtù dei poteri riconosciutigli dall’art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006 ma che, nella fattispecie, il provvedimento oggetto di contestazione non potesse considerarsi legittimo, in quanto lo stesso era stato emanato da un dirigente comunale che non aveva il relativo potere, riservato espressamente al Sindaco.

Precisava il TAR, in particolare, che, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006, è solo ed esclusivamente il Sindaco che può disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, stabilendo, altresì, il termine entro cui provvedere, decorso il quale egli può, altresì, procedere “all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

Evidenziava il TAR, peraltro, che, lo stesso art. 107 del T.U.E.L., precisa che “le attribuzioni dei dirigenti (…), possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”, proprio come avvenuto nel caso di specie.

Di conseguenza, secondo il TAR, il provvedimento impugnato appariva viziato per “incompetenza”, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla società risultava meritevole di accoglimento.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR accoglieva il ricorso proposto dalla società, annullando l’atto impugnato e rimettendo il potere di provvedere al Sindaco.

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