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Divulgare relazioni intime personali è diffamazione, non c'è diritto di cronaca per le persone non famose

Divulgare relazioni intime personali è diffamazione, non c'è diritto di cronaca per le persone non famose
È reato diffondere una notizia riguardante la sfera personale di soggetti non notori o esercenti cariche pubbliche.
Con la sentenza n. 19959/2019, la V Sezione Penale della Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento in tema di diffamazione a mezzo stampa, secondo cui, ai fini di un corretto esercizio del diritto di cronaca, è necessario che la notizia oggetto di diffusione rispetti il criterio della pertinenza. La notizia deve riguardare, cioè, fatti relativi a soggetti notori o esercenti cariche pubbliche o altro, tali da rendere la conoscenza delle loro vicende private elemento di interesse per il pubblico dei lettori.
Nel caso oggetto della pronuncia, ciò non era avvenuto, perché erano stato divulgate vicende strettamente personali, anzi appartenenti alla sfera intima, di personaggi inequivocabilmente privi di notorietà: in particolare, era stata data in pasto al pubblico la notizia di una presunta relazione extraconiugale di due persone, oltretutto esponendola in termini canzonatori e sarcastici ed a tratti non rispondenti al vero.
Peraltro, secondo i giudici di legittimità, negli articoli incriminati si indugiava su particolari scabrosi, atti a sollecitare la curiosità morbosa dei lettori, con la conseguenza di ampliare ulteriormente le “potenzialità diffamanti” della notizia.
La Suprema Corte ha pertanto respinto il ricorso proposto dall’imputato, confermando la condanna di quest’ultimo, nella sua qualità di direttore responsabile di un settimanale, per non aver esercitato il doveroso controllo (art. 57 del c.p.) sulla notizia pubblicata sul giornale da lui diretto.


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