Le ultime settimane prima della fine dell'anno non rappresentano soltanto la fase dei bilanci personali e un periodo in cui le Entrate applicano la cosiddetta tregua fiscale, non inviando ai contribuenti lettere di compliance, avvisi e comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni.
A dicembre troviamo, infatti, anche una tappa decisiva per chi ha arretrati legati al bollo auto. Il 31 di questo mese è la data spartiacque, che determina se il debito relativo a vecchie annualità può considerarsi definitivamente estinto. Perciò, ogni proprietario di veicolo, che risulta tale presso il pubblico registro automobilistico (PRA), farebbe bene a conoscere le regole della prescrizione, in modo da evitare di pagare somme che - per legge - non sono più dovute.
Gestito dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, il bollo - per legge - è una delle tasse con termine di prescrizione più breve, perché corrisponde a soli tre anni. Il potere di riscossione ha così una limitata durata e, se non intervengono comunicazioni formali e richieste di pagamento da parte delle istituzioni, questo assetto normativo conduce - in breve tempo - alla cancellazione completa del debito.
Attenzione però: capire come si calcola questo lasso di tempo non è intuitivo. Infatti, la decorrenza non parte dalla data in cui la tassa scade, ma viene posticipata al primo gennaio dell'anno successivo. Vero è che il bollo auto non segue i più lunghi termini di accertamento di altri tributi - come ad esempio l'imposta sui redditi o l'IVA - e proprio questa è una peculiarità che, talvolta, confonde il contribuente poco ferrato in materia, perché arriva a porsi il dubbio sull'effettiva debenza della somma e sulla relativa fondatezza di una richiesta di pagamento.
Ma, in riferimento al calcolo del termine di prescrizione, le norme fiscali sono molto precise, in quanto:
A dicembre troviamo, infatti, anche una tappa decisiva per chi ha arretrati legati al bollo auto. Il 31 di questo mese è la data spartiacque, che determina se il debito relativo a vecchie annualità può considerarsi definitivamente estinto. Perciò, ogni proprietario di veicolo, che risulta tale presso il pubblico registro automobilistico (PRA), farebbe bene a conoscere le regole della prescrizione, in modo da evitare di pagare somme che - per legge - non sono più dovute.
Gestito dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, il bollo - per legge - è una delle tasse con termine di prescrizione più breve, perché corrisponde a soli tre anni. Il potere di riscossione ha così una limitata durata e, se non intervengono comunicazioni formali e richieste di pagamento da parte delle istituzioni, questo assetto normativo conduce - in breve tempo - alla cancellazione completa del debito.
Attenzione però: capire come si calcola questo lasso di tempo non è intuitivo. Infatti, la decorrenza non parte dalla data in cui la tassa scade, ma viene posticipata al primo gennaio dell'anno successivo. Vero è che il bollo auto non segue i più lunghi termini di accertamento di altri tributi - come ad esempio l'imposta sui redditi o l'IVA - e proprio questa è una peculiarità che, talvolta, confonde il contribuente poco ferrato in materia, perché arriva a porsi il dubbio sull'effettiva debenza della somma e sulla relativa fondatezza di una richiesta di pagamento.
Ma, in riferimento al calcolo del termine di prescrizione, le norme fiscali sono molto precise, in quanto:
- tale calcolo non parte dal mese in cui il bollo doveva essere pagato;
- il termine inizia il primo gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.
Per fare un breve esempio pratico, per un bollo auto con scadenza in qualsiasi mese del 2025, la prescrizione triennale inizierà il primo gennaio prossimo e - perciò - gli anni da considerare saranno quelli compresi nel triennio 2026-2028. Se, dalla propria Regione o dall'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre del terzo anno non arriverà o non sarà notificato alcun sollecito formale all'automobilista contribuente, il diritto dell'amministrazione si estinguerà per sempre. In altre parole, dal giorno successivo, il debito non esisterà più giuridicamente.
È importante considerare anche il ruolo degli atti interruttivi. Che cosa azzera il conteggio? In sé, la prescrizione non è un meccanismo automatico e inesorabile, perché - anzi - può essere interrotta da un atto formale notificato correttamente. In questo caso, il countdown dei tre anni riparte da zero dalla data della notifica. Tuttavia, ai fini della sua validità, l'atto in oggetto deve sempre essere una comunicazione ufficiale (ad esempio preavviso di fermo), notificata tramite raccomandata A/R o PEC e ricevuta entro il 31 dicembre del terzo anno utile.
Concludendo, chi abbia ricevuto, in passato, un atto formale potrebbe però considerarsi fuori da ogni obbligo fiscale. Pensiamo ad esempio a chi, nel 2022, sia stato destinatario di una notifica di avviso di mancato pagamento: se, da allora in avanti, non gli sono arrivate altre comunicazioni scritte, la pendenza si estinguerà alla fine di quest'anno. Perciò, se arriverà un sollecito dopo questa data, potrà essere agevolmente contestato dal contribuente perché illegittimo. Anzitutto sarà possibile fare ricorso in autotutela, al fine di chiedere direttamente all'ente l'annullamento dell'atto, per intervenuta estinzione del debito. Alternativo è il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
È importante considerare anche il ruolo degli atti interruttivi. Che cosa azzera il conteggio? In sé, la prescrizione non è un meccanismo automatico e inesorabile, perché - anzi - può essere interrotta da un atto formale notificato correttamente. In questo caso, il countdown dei tre anni riparte da zero dalla data della notifica. Tuttavia, ai fini della sua validità, l'atto in oggetto deve sempre essere una comunicazione ufficiale (ad esempio preavviso di fermo), notificata tramite raccomandata A/R o PEC e ricevuta entro il 31 dicembre del terzo anno utile.
Concludendo, chi abbia ricevuto, in passato, un atto formale potrebbe però considerarsi fuori da ogni obbligo fiscale. Pensiamo ad esempio a chi, nel 2022, sia stato destinatario di una notifica di avviso di mancato pagamento: se, da allora in avanti, non gli sono arrivate altre comunicazioni scritte, la pendenza si estinguerà alla fine di quest'anno. Perciò, se arriverà un sollecito dopo questa data, potrà essere agevolmente contestato dal contribuente perché illegittimo. Anzitutto sarà possibile fare ricorso in autotutela, al fine di chiedere direttamente all'ente l'annullamento dell'atto, per intervenuta estinzione del debito. Alternativo è il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.