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Autovelox non visibile, la multa è nulla

Autovelox non visibile, la multa è nulla
Sanzione annullata se l’autovelox non è ben visibile dalla strada
Il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, un piccolo paesino in provincia di Benevento, in Campania, ha confermato che è annullabile la multa per eccesso di velocità che scaturisce dall’autovelox posizionato in maniera poco visibile dalla carreggiata.
La sentenza è la n. 210/2022.
La vicenda origina da un verbale notificato ai danni del conducente di un veicolo che aveva superato il limite di velocità consentita sul tratto di strada ove era posizionata la postazione di rilevamento. Lo stesso ricorreva al Giudice di Pace evidenziando tra i motivi di doglianza la scarsa visibilità dell’apparecchio di rilevamento. Difatti, il rilevatore fisso, era stato installato su di un palo posizionato al di fuori della carreggiata ad una distanza di oltre due metri. Il giudice adito accoglieva le doglianze del conducente.
Orbene è utile ricordare che la normativa che regola la materia è dettata dall’articolo 142, comma 6-bis, del Codice della strada. Suddetta norma impone che: “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice".
Il giudice, nelle motivazioni collegate alla sentenza, ha ricordato che la norma in questione sia valida per tutte le rilevazioni effettuate, sia da dispositivi fissi che mobili, che siano installati lungo la strada. Ricorre pertanto l’obbligo del pubblico ufficiale tenuto all’accertamento di segnalare e rendere ben visibile l’apparecchiatura a ciò deputata: pena la nullità dell’accertamento.
L’obbligo di controllo demandato alla polizia stradale impone all’ente di rispettare la normativa che regola l’accertamento e la legittimità del controllo. A tale scopo la preventiva segnalazione e la buona visibilità degli apparecchi utilizzati per rilevare la velocità sono condizioni imprescindibili per la validità del loro operato. L’eventuale violazione di tali obblighi, imposti dal codice della strada, rendono l’accertamento illegittimo e la conseguentemente nullo il provvedimento sanzionatorio ad esso collegato.
A tal proposito il giudice di pace richiamando la giurisprudenza prevalente, ricorda che: "La ratio di tale disposizione risiede nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è ispirato dall’intento di sorprendere l’autista indisciplinato, bensì da quello di tutelare la sicurezza stradale" (Cass. 2014, n. 5997). Pertanto, si conferma ancora una volta che per valutare la legittimità dell’accertamento effettuato dagli organi di polizia è imprescindibile la preventiva verifica del rispetto degli adempimenti regolamentari ad essi imposti dalla normativa vigente. Per tale motivo la sanzione è stata annullata dal giudice adito.

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