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Se l'auto viene danneggiata nel parcheggio di un albergo il titolare è tenuto al risarcimento del danno

Se l'auto viene danneggiata nel parcheggio di un albergo il titolare è tenuto al risarcimento del danno
Sarà certamente successo a qualcuno di recarsi al ristorante con la propria automobile e, al momento di tornare a riprendere la vettura, a cena terminata, trovare la brutta sorpresa di uno striscio o di un altro danneggiamento.

In questo caso, chi deve ritenersi responsabile per l’accaduto? Abbiamo la possibilità di chiedere il risarcimento del danno subito?

In proposito, si è pronunciato recentemente il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3811 del 24 febbraio 2016, il quale ha fornito alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal Tribunale, il soggetto danneggiato era un fotografo, il quale, recatosi presso un albergo per lavoro, subiva il danneggiamento della propria autovettura, oltre al furto dell’attrezzatura fotografica.
Il fotografo decideva, quindi, di rivolgersi al Tribunale, al fine di veder condannato il titolare dell’albergo in questione al risarcimento del danno subito, che veniva quantificato in Euro 10.000.

Ebbene, il Tribunale riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dal danneggiato, accogliendo la relativa domanda risarcitoria.

Secondo il Tribunale, infatti, il titolare dell’albergo doveva ritenersi “custode” dell’auto parcheggiata nel parcheggio riservato dell’albergo, con conseguente applicabilità della responsabilità prevista dall’art. 1766 codice civile per il contratto di “deposito”.

Nello specifico, il giudice osservava come “la presenza di personale al cancello d’ingresso, l’ubicazione all’interno della recinzione e le assicurazioni riportate sul sito web in ordine alla riservatezza e sicurezza della struttura rispetto ad eventuali intrusioni di persone estranee, portano inequivocabilmente a ritenere che il proprietario del locale abbia predisposto un’area riservata per la custodia delle automobili degli ospiti e dei clienti in caso di eventi ivi organizzati, assumendo, conseguentemente, nei confronti di detti ospiti, la responsabilità prevista dal codice civile in tema di contratto di deposito”, di cui all’art. 1766 codice civile.

In particolare, il Tribunale osserva che il fotografo, parcheggiando nell’apposito spazio riservato al posteggio, ha ragionevolmente presunto di aver concluso con l’albergo, di fatto, un vero e proprio “contratto di parcheggio”, con conseguente responsabilità del custode per eventuali danneggiamenti o furti che si possano verificare.

Va osservato, infatti, che per la conclusione del contratto di parcheggio, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20642 del 2006, ha chiarito che non è necessaria la forma scritta, potendo il medesimo concludersi per “fatti concludenti”, vale a dire, a seguito di comportamenti delle parti che facciano desumere inequivocabilmente la volontà di concludere tale contratto.
In particolare, secondo la Corte, il contratto deve dirsi concluso quando, come nel caso che qui interessa, l’auto venga posteggiata “in un’area appositamente predisposta dall’albergatore per la custodia di veicoli, come un garage o anche solo uno spazio all’aperto appositamente strutturato per tale custodia, con recinzioni e accessi limitati ai soli soggetti legittimati al ritiro dei veicoli ovvero forniti di servizio di guardia o di impianti di videosorveglianza”.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda dell’attore, condannando il titolare dell’albergo al risarcimento dei danni subiti dal fotografo danneggiato.


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