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Alimenti deteriorabili

Alimenti deteriorabili
Vendita di alimenti deteriorabili: commette reato chi li trasporta in non adeguate condizioni di conservazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35179 del 22 agosto 2016, ha fornito alcune interessanti precisazione in merito alla vendita di alimenti deteriorabili.

Va osservato, infatti, che il legislatore ha previsto una disciplina specifica, volta a garantire che tali prodotti vengano adeguatamente conservati.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale aveva condannato un soggetto per i reati di cui agli artt. 5 e 6 fella legge n. 283 del 2004, in quanto il medesimo aveva “detenuto per la vendita e trasportato kg 8 di pane e 4 graffe in cattivo stato di conservazione, in quanto non confezionati, posti all’interno di sacchi di carta riciclati e in ceste di plastica forate e non coperte”.

L’imputato, ritenendo la sentenza ingiusta, proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando come il giudice non avesse adeguatamente considerato che il furgone utilizzato “era autorizzato al trasporto di derrate deperibili e dunque disponeva dei presidi igienico-sanitari necessari per garantire la conservazione dei prodotti”.

Secondo l’imputato, in particolare, “l’impugnata sentenza non indica gli elementi dai quali sarebbe possibile desumere il rischio di contaminazione degli alimenti”.

L’imputato evidenziava, inoltre, come non risultasse provato che gli alimenti erano destinati alla vendita, elemento necessario ai fini dell’integrazione del reato contestato.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, in proposito, che il reato contestato all’imputato “persegue un autonomo fine di benessere, consistente nell’assicurare una protezione immediata ed anticipata all’interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura”.

Precisava la Corte, inoltre, che “lo stato di cattiva conservazione può riguardare sia le caratteristiche intrinseche del prodotto, che le modalità estrinseche di conservazione, in quanto riguarda tutte quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate e cioè preparate, confezionate, messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni di legge, di regolamenti o anche di comune esperienza, dettate a garanzia della buona conservazione degli alimenti sotto il profilo igienico sanitario e dirette a prevenire pericoli di una precoce alterazione, contaminazione o degradazione intrinseca del prodotto”.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione evidenziava che “la cattiva conservazione degli alimenti era palese e quindi rilevabile da una semplice ispezione degli stessi”, dal momento che gli stessi “erano stati posti all’interno di sacchi di carta già precedentemente utilizzati per il trasporto di farina, promiscuamente ed in ceste di plastica forate e non coperte, che non garantivano affatto dal contatto con elementi contaminati presenti nell’ambiente esterno”.

Secondo la Cassazione, inoltre, non poteva essere accolta l’eccezione relativa alla mancata dimostrazione della destinazione alla vendita dei prodotti, dal momento che “integra il reato di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, la condotta consistente nella materiale disponibilità di quel prodotto da parte dell’operatore commerciale, sia esso grossista o dettagliante, in vista della fornitura ai consumatori”.

Nel caso in esame, dunque, la prova della destinazione alla vendita doveva considerarsi pienamente provata, in quanto gli alimenti erano stati trovati all’interno del furgone, il quale era pacificamente nella disponibilità dell’imputato, che era socio di un noto caseificio “e dunque operante nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari”.

Evidenziava la Cassazione, peraltro, che la disciplina di cui alla legge n. 283 del 1962 si applica anche al mero trasportatore, “atteso che l’onere di assicurare le condizioni di conservazione degli alimenti, al fine di tutela della salute pubblica, sussiste in tutte le fasi di distribuzione degli stessi”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, condannando il medesimo al pagamento delle spese processuali.

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